TRIBUNALE DI PRATO
Sentenza n. 455/2023 del 08-07-2023
principi giuridici
La clausola compromissoria statutaria che rimette la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società non è nulla per il solo fatto che tale soggetto non sia predeterminato, purché la clausola preveda che l'individuazione del terzo estraneo richieda il consenso del socio, rispondendo così alla ratio di scongiurare il rischio di parzialità nella nomina degli arbitri.
Il condebitore solidale del compenso dovuto agli arbitri, in forza dell'articolo 814 c.p.c., non può agire in via monitoria per il recupero di tale compenso nei confronti dell'altro condebitore solidale, se non ha preventivamente adempiuto alla prestazione nei confronti degli arbitri stessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità della Clausola Compromissoria e Ripartizione delle Spese Arbitrali in Controversie Cooperative
La pronuncia in esame affronta una controversia originata da un decreto ingiuntivo richiesto da una cooperativa edilizia nei confronti di una sua socia, relativo al pagamento di somme dovute a seguito di delibere assembleari che avevano previsto versamenti ulteriori per coprire sopravvenienze passive. La socia si opponeva al decreto, contestando la validità delle delibere, dell'obbligazione assunta con l'atto di assegnazione dell'immobile e, soprattutto, della clausola compromissoria statutaria che aveva portato all'emissione di un lodo arbitrale a lei sfavorevole.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola compromissoria, ritenendola conforme all'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 (nel testo vigente all'epoca dei fatti), in quanto prevedeva la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, senza che fosse necessario predeterminare tale soggetto nello statuto. Il giudice ha sottolineato che la clausola, prevedendo il consenso del socio per l'individuazione del terzo estraneo, rafforzava la garanzia di imparzialità.
Pur riconoscendo la validità del lodo arbitrale, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo nella parte relativa alle competenze del collegio arbitrale poste a carico della socia nel lodo stesso. Il giudice ha motivato tale decisione evidenziando che la cooperativa non aveva provato di aver corrisposto tali competenze e che, in ogni caso, la cooperativa, in quanto condebitrice solidale con la socia nei confronti degli arbitri, avrebbe potuto agire in regresso solo dopo aver adempiuto all'obbligazione, cosa che non risultava essere avvenuta.
In definitiva, il Tribunale ha condannato la socia al pagamento delle somme dovute per le sopravvenienze passive e per le spese legali liquidate nel lodo, ma ha escluso il pagamento delle competenze arbitrali, riformulando così l'importo complessivo dovuto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.