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TRIBUNALE DI PRATO

Sentenza n. 474/2025 del 05-08-2025

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, attore in senso sostanziale, è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, potendo integrare le prove già offerte nella fase monitoria.

La prestazione di garanzia da parte di un confidi, in forza di convenzione con la banca, su richiesta dell'impresa finanziata e con controgaranzia del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, non configura un'obbligazione solidale con quella dei fideiussori, escludendosi espressamente ogni solidarietà nei confronti di questi ultimi e prevedendosi il beneficio della divisione.

La nullità delle clausole di un contratto di fideiussione derivanti da intese restrittive della concorrenza, accertate dall'Autorità Garante, non si estende automaticamente all'intero contratto, ma solo alle clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale, legittimando il fideiussore a far valere le eccezioni concernenti i rapporti con il debitore principale.

La disciplina a tutela del consumatore non si applica al fideiussore che, in quanto socio di una società cooperativa, garantisce un finanziamento erogato a quest'ultima, qualora sia consapevole del regime particolare dei finanziamenti erogati nell'ambito dell'attività di impresa svolta dalla società e vi collabori.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità delle Fideiussioni e Tutela della Concorrenza: Analisi di una Sentenza del Tribunale di Prato


La pronuncia del Tribunale di Prato affronta una complessa vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo, originata da un'azione promossa da una società consortile a responsabilità limitata (Comfidi) nei confronti di un soggetto garante di una cooperativa. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il mancato pagamento di somme derivanti da un'apertura di credito e un anticipo promiscuo concessi da una banca alla cooperativa, di cui il soggetto era fideiussore.
L'opponente contestava la validità del decreto ingiuntivo, sollevando diverse eccezioni. In primo luogo, eccepiva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, questione poi superata dall'effettivo svolgimento della procedura. Contestava, inoltre, la conformità delle copie fotostatiche delle fideiussioni agli originali, eccezione ritenuta abbandonata per mancata riproposizione. Nel merito, l'opponente deduceva la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa a tutela della concorrenza e per contrasto con l'articolo 1957 del codice civile, relativo alla decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore. Contestava, infine, una presunta duplicazione di titoli per il medesimo credito, in violazione del principio del ne bis in idem.
Il Tribunale, dopo aver qualificato la società consortile come attrice sostanziale, ha analizzato le prove prodotte, ritenendole idonee a sorreggere la pretesa creditoria. Ha evidenziato che la società consortile aveva prestato una garanzia ulteriore, nella percentuale del 50%, in forza di una convenzione sottoscritta con la banca, su richiesta dell'impresa, e che tale finanziamento era stato concesso in conseguenza dell'attivazione del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
In relazione all'eccezione di ne bis in idem, il Tribunale ha rilevato che un precedente decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti della debitrice principale e dei co-fideiussori, non era stato opposto e, pertanto, aveva cristallizzato il credito in capo alla banca, precludendo ai garanti di far valere la nullità delle fideiussioni. Inoltre, l'accordo transattivo intervenuto successivamente alla cessione del credito a una società terza non era rilevante, in quanto la società consortile, per effetto della surrogazione ex articolo 1203 del codice civile, era subentrata nella titolarità del credito nei limiti di quanto pagato.
Quanto alla validità delle fideiussioni, il Tribunale ha distinto tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus. Nel caso di specie, si trattava di fideiussioni specifiche, prestate a garanzia di finanziamenti determinati. L'opponente aveva sollevato la questione della nullità delle fideiussioni, evidenziando la conformità delle clausole allo schema ABI, già oggetto di un provvedimento della Banca d'Italia per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Il Tribunale, pur riconoscendo la rilevabilità d'ufficio della questione, ha precisato che, nel caso di specie, non si verteva nella medesima tipologia negoziale di quella oggetto del provvedimento sanzionatorio, in quanto non si trattava di fideiussione omnibus, e se anche vi era parziale corrispondenza delle clausole contenute allo schema sanzionato, l'oggetto della garanzia era in entrambi i contratti costituito da un rapporto determinato. Pertanto, non era possibile fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio.
Infine, il Tribunale ha escluso l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, in quanto si trattava di fideiussioni prestate a garanzia di imprese, e l'opponente era verosimilmente socio della cooperativa, pienamente in grado di conoscere la situazione in cui la stessa versava.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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