TRIBUNALE DI RAGUSA
Sentenza n. 570/2022 del 23-05-2022
principi giuridici
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avvenuto integrale pagamento del debito in corso di causa, ma successivamente all'emissione del decreto, pur determinando la revoca del provvedimento monitorio, non incide sulla fondatezza della domanda azionata in sede monitoria, con la conseguenza che le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione devono essere poste a carico della parte ingiunta.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, deve aversi riguardo alla data di emissione del decreto ingiuntivo, sicché, qualora il debito si estingua per un adempimento successivo a tale data, le spese del procedimento, pur in presenza di revoca del decreto, devono essere poste a carico dell'ingiunto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Pagamento Tardivo del Debito e Ripartizione delle Spese Legali nel Procedimento di Ingiunzione
La pronuncia in esame affronta la questione della ripartizione delle spese legali in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, alla luce di pagamenti effettuati dal debitore sia prima che dopo l'emissione del decreto stesso.
Nel caso specifico, un Comune aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di retribuzioni arretrate a un proprio dipendente. Il Comune si era opposto, sostenendo di aver già provveduto al pagamento. Il lavoratore, dal canto suo, aveva riconosciuto il pagamento, ma aveva evidenziato che una parte era avvenuta successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'altra addirittura dopo la notifica del decreto stesso.
Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, constatato l'avvenuto pagamento delle somme dovute. Tuttavia, la questione centrale riguardava la ripartizione delle spese legali. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il procedimento monitorio e la successiva fase di opposizione costituiscono un unico processo, il cui esito complessivo determina la regolamentazione delle spese.
In particolare, la decisione ha sottolineato che, se il debitore adempie integralmente al pagamento del debito prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, le spese della fase monitoria possono essere poste a carico del creditore, poiché la fondatezza del decreto deve essere valutata al momento della notifica. Al contrario, se il pagamento avviene dopo l'emissione del decreto, ciò non inficia la fondatezza della domanda azionata in sede monitoria, in quanto a quella data la somma era ancora dovuta.
Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il pagamento era avvenuto in parte prima e in parte dopo l'emissione del decreto ingiuntivo. In considerazione di ciò, ha ritenuto equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ripartendo l'onere delle spese legali tra entrambe le parti coinvolte nel giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.