TRIBUNALE DI RAGUSA
Sentenza n. 543/2023 del 31-03-2023
principi giuridici
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto il pagamento del saldo passivo di conto corrente, grava sulla banca opposta, quale attore in senso sostanziale, l'onere di produrre in giudizio la documentazione contrattuale e gli estratti conto integrali relativi all'intero rapporto, a partire dalla sua apertura, al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
La mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto di conto corrente impone il ricalcolo del saldo, assumendo come base di partenza il saldo zero alla data del primo estratto conto disponibile, salvo che la banca non dimostri l'esistenza di un saldo debitore iniziale.
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in difetto di reciprocità con la capitalizzazione degli interessi creditori, è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 settembre 2016, l'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013, non ha avuto immediata portata precettivo-applicativa, restando applicabile la previgente disciplina dettata dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dal d.lgs. n. 342/1999, e dalla delibera ### del 9 febbraio 2000.
A seguito delle modifiche apportate all'art. 120, comma 2, TUB dall'art. 17-bis del d.l. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2016, e della delibera ### del 3 agosto 2016, entrata in vigore il 1° ottobre 2016, la capitalizzazione degli interessi debitori è legittima solo in presenza di espressa autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, autorizzazione revocabile in ogni momento purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo Accolta: Ricalcolo del Saldo Conto Corrente e Anatocismo Bancario
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due soggetti nei confronti di una banca, poi sostituita da una società finanziaria cessionaria del credito. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento di una somma derivante da un'apertura di credito in conto corrente.
Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria, eccependo, tra l'altro, la carenza di prova del credito, l'applicazione di interessi ultralegali, usurari e anatocistici, nonché la mancata produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto. La banca, dal canto suo, si difendeva sostenendo la validità del proprio credito e la regolarità delle condizioni applicate.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società cessionaria del credito, ritenendo sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione in blocco dei crediti, in quanto idoneo a ricomprendere il credito oggetto di causa.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi in materia di onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ribadendo che spetta alla banca, quale creditore in senso sostanziale, provare i fatti costitutivi del proprio diritto, producendo il contratto e documentando l'andamento del rapporto. In particolare, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente, al fine di consentire una completa ricostruzione del dare e dell'avere.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto, in quanto il primo estratto conto prodotto presentava un saldo negativo e non vi era evidenza degli estratti conto relativi al periodo precedente. Di conseguenza, il giudice ha applicato il criterio del "saldo zero", azzerando il saldo debitore esistente alla data del primo estratto conto disponibile.
Il Tribunale ha poi esaminato l'eccezione di anatocismo sollevata dagli opponenti. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza in materia di capitalizzazione degli interessi, evidenziando la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, laddove non sia assicurata la reciprocità della capitalizzazione di interessi debitori e creditori. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che il contratto originario prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale degli interessi creditori, e che solo successivamente era stata prevista la capitalizzazione trimestrale per entrambe le tipologie di interessi. Pertanto, il giudice ha ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori per il periodo antecedente alla modifica contrattuale.
Il Tribunale ha quindi aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, applicando i criteri sopra indicati, aveva accertato un saldo a favore degli opponenti. Di conseguenza, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando la banca al pagamento delle spese processuali e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, nonché al versamento in favore dell'Erario dell'importo corrispondente al contributo unificato, in ragione della mancata partecipazione alla mediazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.