TRIBUNALE DI RAGUSA
Sentenza n. 1255/2025 del 09-09-2025
principi giuridici
In materia di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni occorsi all'alunno, grava sull'attore l'onere di allegare specificamente l'inadempimento dell'obbligazione di vigilanza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'evento dannoso verificatosi durante l'orario scolastico.
In materia di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni occorsi all'alunno, la prova della presenza dell'insegnante al momento dell'evento dannoso costituisce prova dell'adempimento dell'obbligo di sorveglianza generico, ossia quello richiesto in presenza di situazioni ordinarie, quali lo svolgimento delle lezioni, comprese quelle di educazione fisica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Infortunio Scolastico Durante l'Ora di Educazione Fisica: Onere della Prova e Responsabilità dell'Istituto
Una recente sentenza del Tribunale di Ragusa ha affrontato il tema della responsabilità degli istituti scolastici in caso di infortuni occorsi agli studenti durante l'orario scolastico, in particolare durante le lezioni di educazione fisica.
La vicenda trae origine da un incidente occorso ad uno studente minorenne, il quale, durante una lezione di educazione fisica, ha riportato una frattura al piede. Il genitore, agendo in rappresentanza del figlio, ha citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ritenendo sussistente una responsabilità per culpa in vigilando del personale docente e dell'istituto scolastico. Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha contestato la propria responsabilità, eccependo l'imprevedibilità dell'evento e l'assenza di negligenza nella vigilanza. Ha inoltre chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale, nel valutare la domanda risarcitoria, ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità contrattuale degli istituti scolastici. In particolare, ha evidenziato come, in questi casi, gravi sull'attore l'onere di provare la fonte del credito (ovvero l'iscrizione alla scuola), il danno subito e l'inadempimento dell'obbligazione di vigilanza da parte dell'istituto. Spetta invece a quest'ultimo dimostrare di aver adempiuto correttamente tale obbligazione o che l'evento dannoso si è verificato per una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato una discordanza tra le allegazioni dell'attore e le risultanze istruttorie in merito alla dinamica dell'incidente. Mentre l'attore aveva sostenuto che l'infortunio si era verificato mentre il figlio stava calciando un pallone, la scuola aveva prodotto una relazione della docente in cui si affermava che l'alunno era scivolato mentre correva per recuperare una palla. A fronte di tale contestazione, l'attore non aveva fornito ulteriori elementi probatori a sostegno della propria versione dei fatti.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato come l'attore si fosse limitato ad allegare un generico difetto di vigilanza da parte della scuola, senza specificare in cosa tale negligenza si fosse concretamente manifestata. Al contrario, era emerso che l'insegnante era presente al momento dell'infortunio, circostanza che, secondo il giudice, dimostrava l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza ordinaria.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato l'inadempimento dell'istituto scolastico e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.