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TRIBUNALE DI RAGUSA

Sentenza n. 1255/2025 del 09-09-2025

principi giuridici

In materia di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni occorsi all'alunno, grava sull'attore l'onere di allegare specificamente l'inadempimento dell'obbligazione di vigilanza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'evento dannoso verificatosi durante l'orario scolastico.

In materia di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni occorsi all'alunno, la prova della presenza dell'insegnante al momento dell'evento dannoso costituisce prova dell'adempimento dell'obbligo di sorveglianza generico, ossia quello richiesto in presenza di situazioni ordinarie, quali lo svolgimento delle lezioni, comprese quelle di educazione fisica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Infortunio Scolastico Durante l'Ora di Educazione Fisica: Onere della Prova e Responsabilità dell'Istituto


Una recente sentenza del Tribunale di Ragusa ha affrontato il tema della responsabilità degli istituti scolastici in caso di infortuni occorsi agli studenti durante l'orario scolastico, in particolare durante le lezioni di educazione fisica.
La vicenda trae origine da un incidente occorso ad uno studente minorenne, il quale, durante una lezione di educazione fisica, ha riportato una frattura al piede. Il genitore, agendo in rappresentanza del figlio, ha citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ritenendo sussistente una responsabilità per culpa in vigilando del personale docente e dell'istituto scolastico. Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha contestato la propria responsabilità, eccependo l'imprevedibilità dell'evento e l'assenza di negligenza nella vigilanza. Ha inoltre chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale, nel valutare la domanda risarcitoria, ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità contrattuale degli istituti scolastici. In particolare, ha evidenziato come, in questi casi, gravi sull'attore l'onere di provare la fonte del credito (ovvero l'iscrizione alla scuola), il danno subito e l'inadempimento dell'obbligazione di vigilanza da parte dell'istituto. Spetta invece a quest'ultimo dimostrare di aver adempiuto correttamente tale obbligazione o che l'evento dannoso si è verificato per una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato una discordanza tra le allegazioni dell'attore e le risultanze istruttorie in merito alla dinamica dell'incidente. Mentre l'attore aveva sostenuto che l'infortunio si era verificato mentre il figlio stava calciando un pallone, la scuola aveva prodotto una relazione della docente in cui si affermava che l'alunno era scivolato mentre correva per recuperare una palla. A fronte di tale contestazione, l'attore non aveva fornito ulteriori elementi probatori a sostegno della propria versione dei fatti.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato come l'attore si fosse limitato ad allegare un generico difetto di vigilanza da parte della scuola, senza specificare in cosa tale negligenza si fosse concretamente manifestata. Al contrario, era emerso che l'insegnante era presente al momento dell'infortunio, circostanza che, secondo il giudice, dimostrava l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza ordinaria.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato l'inadempimento dell'istituto scolastico e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 3885/2019 r.g.  promossa da: CIARCIÀ ### (Cf. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti.  ATTORE contro ###'ISTRUZIONE, ### E ### (Cf.###) rappresentati e difesi dall'### dello Stato di ### CONVENUTO ### in persona del legale rappresentante p.t., (Cf.###), rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti.  #### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore CIARCIÀ ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### dell'### e della ### per ottenere il risarcimento dei pregiudizi (danno biologico, danno morale e danno patrimoniale per le spese mediche) patiti dal figlio a cagione di un sinistro verificatosi durante l'ora di educazione fisica. ### ha in particolare dedotto: che nel 2018 il figlio frequentava il primo anno dell'### di ### che, in data ###, durante l'ora di educazione fisica, nello svolgimento della normale attività sportiva, il figlio, nell'atto di calciare un pallone, si procurava una grave lesione al piede sinistro; dall'occorso era conseguita la “frattura bi-malleolare al piede sinistro”; che il sinistro era ascrivibile a specifica culpa in vigilando del personale docente di turno e dell'### scolastico più in generale.  ### ha pertanto concluso chiedendo la condanna del Ministero dell'### dell'### e della ### al pagamento della complessiva somma di ### Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### dell'### e della ### ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendone l'infondatezza nonché il difetto di prova. Il convenuto Ministero ha in particolare dedotto che l'occorso si era concretizzato in un evento repentino e imprevedibile e che, in ogni caso, mancava la prova dell'assenza di vigilanza da parte dell'insegnante o che la stessa non avesse dato idonee istruzioni ai suoi allievi su cosa fare. Parte convenuta ha in ogni caso chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in garanzia la propria compagnia assicurativa, per essere manlevata e tenuta indenne di quanto eventualmente condannata a pagare alla parte attrice.   A seguito di regolare citazione, si è costituita in giudizio la ### chiedendo anch'essa il rigetto della domanda di parte attrice, non sussistendo alcuna responsabilità dell'### o del personale docente, tenuto conto della mancata prova del nesso di causalità tra l'asserita condotta illecita e il danno lamentato, oltre che della paventata violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale docente.   Alla prima udienza di comparizione, le parti insistevano nelle rispettive difese.   Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 16.11.2022 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attrice e dalla terza chiamata e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.   Frattanto, si costituiva in giudizio personalmente ### nelle more divenuto maggiorenne.   All'udienza del 9.04.2025 sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica.  ***  Con il presente giudizio, ### (unico legittimato attivo avendo la madre perduto la legittimazione processuale a seguito della costituzione in giudizio del figlio divenuto maggiorenne) ha chiesto di condannare il Ministero convenuto al risarcimento del danno dallo stesso subito in orario scolastico (in particolare durante l'ora di scienze motorie), invocando la responsabilità contrattuale per culpa in vigilando del personale docente e, più in generale, dell'istituto scolastico. 
La domanda è infondata.  ### ha posto a base della propria domanda quel vincolo negoziale che nasce, quanto all'istituto scolastico, dall'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola e, quanto all'insegnante, “per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona” (cfr. Cass. civ. sez. III, 25/11/2021, n. ###). 
Ne segue che, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, deve farsi valere il principio espresso da Cass. civ. 30/05/2023, n.15190, condiviso da questo giudice, secondo cui “qualificata la responsabilità dell'amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, grava su parte attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spetta a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto”. 
Orbene, in base alla citata giurisprudenza, l'attore non può limitarsi a dire di essere stato vittima di un incidente, accaduto a scuola, ma deve andare oltre, perché solo in presenza di precise allegazioni, dirette a individuare la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele o, comunque, nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi, la controparte potrà essere tenuta a fornire la prova dell'esatto adempimento. 
Ciò premesso, risulta incontestato che il sinistro si sia verificato durante l'orario scolastico e in particolare durante l'ora di scienze motorie. 
Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa, non appare chiara la dinamica dell'occorso, atteso che l'attore ha dedotto che “il ###, il minore, nello svolgimento della normale attività sportiva - segnatamente nell'atto di calciare un pallone - durante l'ora di educazione fisica nei locali della palestra scolastica, si procurava una grave lesione al piede sinistro” (cfr. atto di citazione, p.1); di contro, la ### ha allegato la relazione della docente ### (redatta nell'immediatezza dei fatti contestati) in cui si dichiara: “sabato 3 marzo, durante l'ora di scienze motorie e sportive e precisamente alle 9.30 l'alunno ### dopo avere effettuato il riscaldamento muscolare, mentre correva per recuperare una palla di pallavolo, è scivolato e ha subito un trauma alla caviglia sinistra” (cfr. doc. 2 comparsa costituzione terza chiamata). 
A fronte delle difese di controparte, l'attore nulla ha specificamente contro dedotto - non potendosi ritenere sufficienti le contestazioni generiche e non circostanziate riportate con formule di stile - né ha allegato documenti o articolato prove orali volte a confermare la dinamica del sinistro, così come dallo stesso descritto. 
Pertanto, non è possibile individuare la causa effettiva della lesione riportata da ### tenuto, altresì, conto che l'evento (per ammissione dell'attore) si è verificato “nello svolgimento della normale attività sportiva”. Dunque, difettando l'allegazione dello specifico inadempimento perpetrato dalla scuola, quest'ultima non è stata messa nella condizione di provare l'esatto adempimento o l'imprevedibilità dell'evento. 
A ciò si aggiunga che l'attore non ha mai dedotto con precisione quale obbligo la scuola avrebbe violato, limitandosi a riferire di un generico dovere di vigilanza e di predisposizione di misure adeguate a evitare danni agli alunni. 
Peraltro, risulta pacifico che l'insegnante era presente al momento dell'occorso, restando così provato l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza generico, ossia quello richiesto in presenza di situazioni ordinarie, quali lo svolgimento delle lezioni, comprese quelle di educazione fisica. 
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la domanda attorea è infondata e deve essere perciò rigettata. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i (tariffa tra media e minima per le fasi studio e introduttiva per il Ministero dell'### per tutte le fasi per AIG ### avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di ### P.Q.M.  Il Giudice del Tribunale di ### dott.ssa ### A. ### in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3885/2019 R.G.: - rigetta la domanda proposta da ### nei confronti di tutti i convenuti; - condanna ### al pagamento, in favore del Ministero dell'### dell'### e della ### delle spese del giudizio liquidate in complessivi ### per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge; - condanna ### al pagamento, in favore del ### delle spese del giudizio liquidate in complessivi ### per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge; ### 5.9.2025 

Il GIUDICE
dott.ssa ### A.

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