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TRIBUNALE DI RAGUSA

Sentenza n. 462/2025 del 28-03-2025

principi giuridici

In materia di accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità, la valutazione della riduzione permanente della capacità lavorativa deve essere effettuata tenendo conto delle tabelle di cui al D.M. 05.02.1992, nonché dell'incidenza funzionale delle patologie riscontrate, potendo il giudice discostarsi dalle conclusioni del C.T.U. qualora le stesse risultino non condivisibili o non adeguatamente motivate.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. n. 118/1971, è sufficiente una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66%, mentre per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 è richiesta una totale inabilità lavorativa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento Tecnico Preventivo e Valutazione dell'Invalidità: il Tribunale si Pronuncia sull'Assegno di Invalidità


Il Tribunale di Ragusa si è pronunciato in merito a una controversia riguardante il riconoscimento dell'assegno di invalidità, a seguito di un ricorso presentato da un soggetto che contestava la valutazione della propria capacità lavorativa effettuata dall'###.
Il ricorrente, già impiegato in mansioni che richiedevano sforzo fisico, aveva impugnato il verbale redatto dall'### che gli riconosceva una riduzione permanente della capacità lavorativa del 40%, ritenuta insufficiente per l'ottenimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità. L'interessato lamentava un'erronea valutazione dell'incidenza delle proprie patologie, alla luce delle tabelle ministeriali di riferimento.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto una nuova perizia medico-legale. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha accertato la presenza di diverse patologie, tra cui una sindrome bilaterale, radicolopatia cronica, insufficienza valvolare e ipoacusia bilaterale, oltre a obesità. Il CTU ha stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 76%, tenendo conto delle limitazioni funzionali riscontrate e applicando le tabelle ministeriali.
Il Tribunale, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU, ha riconosciuto al ricorrente il diritto all'assegno di invalidità, con decorrenza dal febbraio 2024, data in cui è stata accertata la percentuale di invalidità. Tuttavia, il giudice ha disposto una revisione delle condizioni invalidanti a distanza di due anni, considerando la possibilità di evoluzioni migliorative per alcune patologie.
In merito alle spese legali, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della domanda con decorrenza successiva al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo. Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio sono state poste a carico dell'###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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