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TRIBUNALE DI RAGUSA

Sentenza n. 673/2026 del 08-05-2026

principi giuridici

In tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il momento del perfezionamento per il notificante si identifica con quello in cui viene completata l'attività a suo carico, mentre per il destinatario con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c., rileva la data di spedizione dell'avviso ex art. 140 c.p.c., non quella dell'effettivo ritiro del plico da parte del destinatario.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è attore in senso formale e l'opposto è sostanzialmente attore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria. In relazione a rapporti di prestito o mutuo, la produzione del contratto e del piano di ammortamento, unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate, è idonea a provare il credito. Una volta provata la fonte del diritto di credito e allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione.

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante per violazione della normativa antitrust sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. La nullità è imprescrittibile e rilevabile d'ufficio, a condizione che le parti interessate abbiano formulato apposita istanza di accertamento e prodotto il provvedimento dell'Autorità.

In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo o, in caso di liquidazione coatta amministrativa, mediante la proposizione di una precisazione del credito.

La clausola di deroga all'art. 1955 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione, che preveda l'efficacia della garanzia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia e anche in deroga alla possibilità di estinzione per impossibilità della surrogazione, è valida se espressamente e esplicitamente accettata dal fideiussore. In ogni caso, l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. si verifica solo nelle ipotesi in cui la perdita del diritto alla surrogazione, per fatto del creditore, sia determinata da una condotta colposa e antigiuridica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussioni e cessione del credito: il Tribunale di Ragusa fa chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità


Il Tribunale di Ragusa, con una recente sentenza, ha affrontato un caso complesso che ha visto contrapporsi fideiussori, una società cooperativa di garanzia, una banca e una società di cartolarizzazione di crediti, delineando con precisione le responsabilità di ciascun attore in una vicenda di inadempimento contrattuale e successiva escussione di garanzie. La pronuncia offre spunti interessanti in merito alla validità delle fideiussioni conformi al modello ABI, all'applicazione dell'articolo 1957 del codice civile e alla gestione dei crediti ceduti nell'ambito di procedure concorsuali.
La controversia ha avuto origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di alcuni fideiussori, chiamati a rispondere per il pagamento di una somma derivante dall'escussione di una garanzia prestata da una società cooperativa in favore di un istituto bancario. Quest'ultimo aveva concesso un mutuo ipotecario a una società, garantito sia dalle fideiussioni personali degli opponenti sia dalla garanzia della cooperativa. A seguito dell'inadempimento della società debitrice principale e dell'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, la banca aveva escusso la garanzia della cooperativa, la quale, a sua volta, aveva agito in sede monitoria per recuperare la somma corrisposta.
Gli opponenti hanno sollevato diverse eccezioni, tra cui la carenza di legittimazione attiva della cooperativa, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la decadenza del credito per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del codice civile. Hanno inoltre sostenuto che il debito della società principale fosse stato soddisfatto nell'ambito della procedura di liquidazione e che le fideiussioni dovessero considerarsi estinte ai sensi dell'articolo 1955 del codice civile. Un fideiussore ha eccepito anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica.
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, chiarendo che il momento rilevante per il perfezionamento della notifica, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, è quello in cui viene completata l'attività del notificante, indipendentemente dall'effettivo ritiro del plico da parte del destinatario.
Nel merito, il giudice ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto è sostanzialmente attore e ha l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa creditoria. Nel caso di specie, la cooperativa ha prodotto il contratto di mutuo, la convenzione di garanzia e le lettere di fideiussione, nonché la prova del pagamento alla banca e della conseguente surrogazione nel diritto di credito. Tale documentazione è stata ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Un punto cruciale della decisione riguarda la contestazione sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Gli opponenti hanno sostenuto che le fideiussioni fossero conformi allo schema ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per alcune clausole. Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha confermato che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema vietato. Nel caso specifico, è stata dichiarata la nullità parziale dell'articolo 6 delle fideiussioni, che prevedeva una deroga all'articolo 1957 del codice civile.
Tuttavia, nonostante la nullità di tale clausola, il Tribunale ha ritenuto che la banca avesse comunque rispettato il termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del codice civile. La scadenza dell'obbligazione principale è stata individuata nella data di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società debitrice, e la banca aveva tempestivamente presentato la precisazione del proprio credito nell'ambito di tale procedura.
Per quanto concerne l'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'articolo 1955 del codice civile, per fatto del creditore, il giudice l'ha rigettata. Ha rilevato che le lettere di fideiussione contenevano una clausola espressa di deroga all'articolo 1955 del codice civile, accettata dagli opponenti. Inoltre, la giurisprudenza consolidata richiede che la perdita del diritto alla surrogazione sia determinata da una condotta colposa e antigiuridica del creditore, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Un aspetto di particolare interesse riguarda la ripartizione del debito tra i diversi soggetti coinvolti. È emerso che la banca, dopo aver escusso la garanzia della cooperativa, aveva ceduto il credito residuo a una società di cartolarizzazione. Quest'ultima, intervenuta nella liquidazione della società debitrice principale, aveva incassato un importo complessivamente superiore rispetto al credito che le era stato effettivamente ceduto dalla banca. Il Tribunale ha quindi condannato la società di cartolarizzazione a rimborsare alla cooperativa la differenza tra quanto incassato dalla procedura di liquidazione e il credito effettivamente cedutole dalla banca. La banca, a sua volta, è stata ritenuta responsabile per non aver tenuto conto dell'escussione della garanzia della cooperativa nella quantificazione del credito ammesso al passivo della liquidazione.
In definitiva, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande degli attori, revocando il decreto ingiuntivo e condannando i fideiussori al pagamento di una parte del credito residuo, mentre la quota maggiore è stata posta a carico della società di cartolarizzazione, con la banca chiamata a rispondere in solido per le spese processuali. La sentenza, dunque, offre un'importante lezione sulla necessità di un'attenta gestione delle garanzie e dei crediti ceduti, evidenziando le complessità che possono sorgere quando più soggetti sono coinvolti in una catena di responsabilità.
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testo integrale


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