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TRIBUNALE DI RAVENNA

Sentenza n. 1320/2019 del 28-12-2019

principi giuridici

In sede di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, non preclude a quest'ultima la facoltà di percepire direttamente gli assegni familiari, qualora il padre vi rinunci in suo favore.

In sede di separazione personale dei coniugi, è ammissibile l'accordo tra le parti che preveda la compensazione integrale delle spese legali del giudizio, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 68 legge professionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Separazione consensuale e tutela dei figli minori: un equilibrio tra autonomia genitoriale e interesse superiore della prole


La pronuncia del Tribunale di Ravenna in esame verte su un procedimento di separazione personale tra coniugi, i quali avevano contratto matrimonio nel 2014. Nel corso del matrimonio sono nati due figli minori. La ricorrente ha adito il Tribunale lamentando l'intollerabilità della convivenza a causa di incompatibilità caratteriali. Il convenuto, pur non opponendosi alla separazione, ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta dalla moglie.
Il Tribunale, preso atto della volontà concorde dei coniugi di separarsi e dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, ha dichiarato la separazione personale. L'elemento centrale della decisione risiede nell'attenzione rivolta alla tutela dei figli minori. Il Tribunale ha omologato l'accordo raggiunto dai genitori, ritenendolo congruo e idoneo a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
In particolare, l'accordo prevede l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Viene disciplinato il diritto di visita del padre, con previsione di tempi di permanenza con i figli durante la settimana, nei fine settimana e durante i periodi di vacanza. Il padre è tenuto a versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### e a contribuire in misura del 60% alle spese straordinarie.
La sentenza evidenzia come il Tribunale abbia valutato attentamente l'accordo raggiunto dai coniugi, verificandone la conformità all'interesse superiore dei figli. La decisione sottolinea l'importanza di garantire ai minori un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in una situazione di separazione. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza l'autonomia dei genitori nella definizione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei figli.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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