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TRIBUNALE DI RAVENNA

Sentenza n. 205/2022 del 08-04-2022

principi giuridici

La difformità del motore installato su un veicolo usato rispetto a quello indicato nella carta di circolazione, accertata a seguito della sua sostituzione in garanzia, costituisce vizio rilevante ai sensi degli artt. 1490, 1492 e 1494 c.c., legittimando l'acquirente alla risoluzione del contratto di compravendita.

In caso di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa, l'offerta del venditore di sostituire il bene viziato non preclude all'acquirente il diritto alla risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c.

Il risarcimento del danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato, conseguente alla sua inutilizzabilità, richiede la specifica allegazione e prova del pregiudizio economico subito, non potendo consistere nella mera indisponibilità del veicolo, ma dovendo sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Difformità del Motore Rispetto alla Carta di Circolazione: Vizio Rilevante che Giustifica la Risoluzione del Contratto di Compravendita


La pronuncia in esame affronta il caso di un'acquirente di un'autovettura usata che ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, a causa della riscontrata difformità tra il tipo di motore installato sul veicolo e quello indicato nella carta di circolazione. L'attrice lamentava che il motore presente sull'auto (G6DA) fosse diverso da quello previsto (G6DG), chiedendo la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni subiti.
La concessionaria convenuta si difendeva sostenendo che la sostituzione del motore originario era avvenuta in garanzia, con il consenso del marito dell'acquirente, a seguito di una rottura causata da un uso improprio del veicolo. In via subordinata, si dichiarava disponibile a sostituire il motore non conforme con uno usato del tipo corretto, o in alternativa a restituire una somma inferiore al prezzo di acquisto, previa restituzione del veicolo.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale dell'attrice, dichiarando la risoluzione del contratto. Il giudice ha basato la sua decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) espletata in un procedimento preventivo, dalla quale era emerso che il motore installato sull'autovettura era effettivamente di un tipo diverso da quello indicato nella carta di circolazione, rendendo il veicolo non conforme al tipo omologato e, di conseguenza, non idoneo alla circolazione.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la causa della rottura del motore originario, in quanto la sostituzione era stata comunque effettuata in esecuzione dell'obbligo di garanzia derivante dal contratto di compravendita. L'inidoneità del nuovo motore, pertanto, configurava un vizio del veicolo compravenduto, giustificando la risoluzione del contratto.
Quanto all'asserito consenso del marito dell'acquirente alla sostituzione con un motore diverso, il Tribunale ha rilevato che la concessionaria non aveva fornito alcuna prova di aver informato l'acquirente del fatto che tale sostituzione avrebbe reso il veicolo difforme dal tipo omologato e, quindi, giuridicamente inidoneo alla circolazione.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l'acquirente fosse tenuta ad accettare l'offerta della concessionaria di una ulteriore sostituzione del motore, in quanto tale possibilità era preclusa dall'articolo 1453, comma 3, del Codice Civile.
Pertanto, il Tribunale ha condannato la concessionaria alla restituzione del prezzo pagato, oltre agli interessi legali, subordinando tale restituzione alla preventiva o contemporanea restituzione dell'autovettura. Ha inoltre riconosciuto all'attrice il risarcimento delle spese documentate sostenute per la tassa di circolazione e l'assicurazione obbligatoria, rigettando la domanda di risarcimento per l'inutilizzabilità dell'autovettura, in assenza di prova di ulteriori specifici pregiudizi economici.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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