TRIBUNALE DI RAVENNA
Sentenza n. 364/2022 del 21-06-2022
principi giuridici
La violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) determina la nullità del contratto di mutuo fondiario, convertibile, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in mutuo ipotecario ordinario, salvo che il mutuante fosse a conoscenza della causa di nullità al momento della stipulazione o che la nullità derivi da illiceità.
La nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., delle clausole di una fideiussione specifica, redatte in conformità allo schema ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust, non è applicabile alle fideiussioni specifiche, bensì alle sole fideiussioni omnibus.
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testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del Mutuo Fondiario per Superamento del Limite di Finanziabilità: Possibile la Conversione in Mutuo Ipotecario Ordinario
La pronuncia in esame affronta la complessa tematica della nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del Testo Unico Bancario (TUB) e dalla relativa delibera ### del 1995. La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da due società, le quali contestavano la pretesa creditoria di un istituto bancario relativa alla restituzione di somme erogate a titolo di mutuo fondiario.
Gli opponenti eccepivano, in particolare, che il finanziamento concesso superava l'80% del valore dell'immobile ipotecato, violando così la normativa di riferimento. Contestavano, inoltre, la validità della fideiussione omnibus prestata da una delle società, in quanto conforme allo schema contrattuale ABI ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza per violazione della normativa antitrust.
Il Tribunale, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha accertato la nullità del mutuo fondiario, rilevando che l'importo erogato eccedeva il limite di finanziabilità, calcolato in relazione al valore del terreno offerto in garanzia. Tuttavia, il Giudice ha ritenuto applicabile l'istituto della conversione del contratto nullo, ai sensi dell'art. 1424 del codice civile, trasformando il mutuo fondiario in un ordinario mutuo ipotecario.
Il Tribunale ha evidenziato che la conversione non opera automaticamente, ma richiede una valutazione da parte del giudice di merito, il quale deve escluderla qualora il credito sia stato erogato nella consapevolezza del superamento del limite di finanziabilità o qualora il conseguimento dei vantaggi connessi al tipo fondiario abbia costituito la ragione determinante dell'operazione. Nel caso di specie, il Giudice ha escluso la sussistenza di tali circostanze ostative, rilevando che, al momento della stipula del contratto, il valore dei terreni era stato stimato in misura tale da non far presumere la violazione del limite di finanziabilità.
Quanto alla fideiussione, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità, ritenendo che la garanzia prestata non rientrasse nella tipologia della fideiussione omnibus, bensì configurasse una fideiussione specifica, estranea all'ambito di applicazione della delibera della ### d'### del 2005 e delle pronunce delle ### della Corte di Cassazione in materia di clausole ABI.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando le società opponenti, in solido, al pagamento della somma mutuata, oltre interessi, a titolo di restituzione del finanziamento convertito in mutuo ipotecario ordinario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.