TRIBUNALE DI RAVENNA
Sentenza n. 291/2023 del 18-04-2023
principi giuridici
Nel contratto di soccorso stradale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del debitore deve provare la fonte negoziale del suo diritto, allegare l'inadempimento e provare i danni subiti, mentre il debitore deve fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il danno da fermo tecnico di un veicolo non è in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato, provando la spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo o la perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
Le spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo, in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, spettano in via esclusiva alla parte ricorrente, salva la disciplina finale delle spese complessive, ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo, in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Soccorritore Stradale: Quando il Recupero del Veicolo Aggrava il Danno
La pronuncia in commento affronta una questione delicata e frequente: la responsabilità del soccorritore stradale per i danni ulteriori causati al veicolo durante le operazioni di recupero a seguito di un incidente.
Nel caso specifico, il proprietario di un'autovettura di lusso, coinvolta in un sinistro stradale, aveva citato in giudizio la società di soccorso stradale intervenuta, lamentando che le operazioni di recupero del mezzo fossero state eseguite in maniera negligente, causando ulteriori danni al veicolo rispetto a quelli già presenti a seguito dell'incidente. In particolare, l'attore sosteneva che l'operatore del soccorso stradale avesse utilizzato un mezzo inadeguato, danneggiando ulteriormente la carrozzeria durante le manovre di traino e sollevamento.
Il Tribunale, valutate le prove testimoniali e la documentazione prodotta, ha accertato la responsabilità della società di soccorso stradale. I giudici hanno ritenuto provato che l'operatore, intervenuto sul luogo del sinistro, avesse agito con imperizia e negligenza, causando ulteriori danni al veicolo durante le operazioni di recupero. Le testimonianze raccolte hanno confermato che l'operatore aveva utilizzato un mezzo non idoneo e aveva eseguito manovre errate, che avevano provocato ulteriori danni alla carrozzeria e ad altre componenti del veicolo.
Il Tribunale ha quindi condannato la società di soccorso stradale al risarcimento dei danni, quantificati sulla base della perizia tecnica disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Il giudice ha riconosciuto il nesso causale tra la condotta negligente dell'operatore del soccorso stradale e i danni ulteriori subiti dal veicolo, condannando la società al risarcimento del danno emergente, corrispondente alle spese necessarie per la riparazione dei danni causati dalle errate manovre di soccorso.
La sentenza in commento ribadisce l'importanza della diligenza e della perizia nell'esecuzione delle operazioni di soccorso stradale, sottolineando come il soccorritore possa essere ritenuto responsabile per i danni ulteriori causati al veicolo a seguito di una condotta negligente o imperita. La pronuncia evidenzia, inoltre, l'importanza dell'accertamento tecnico preventivo quale strumento utile per la quantificazione dei danni e l'accertamento del nesso causale tra la condotta del soccorritore e i danni subiti dal veicolo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.