TRIBUNALE DI RIETI
Sentenza n. 426/2018 del 13-09-2018
principi giuridici
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'evento dannoso e della presenza della cosa.
La prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno non può fondarsi su mere deduzioni o presunzioni, ma deve essere rigorosa e univoca, dimostrando che l'evento dannoso è stato determinato in modo diretto ed esclusivo dalla cosa stessa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Caduta in Area Comune: Assenza di Nesso Causale e Onere Probatorio
La pronuncia in esame trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata da una persona che, a suo dire, era caduta in un'area esterna adiacente a un supermercato, inciampando in un laccio da imballaggio. L'attrice sosteneva che la caduta le aveva causato lesioni fisiche e che la responsabilità dell'accaduto dovesse essere attribuita alla società che gestiva il supermercato, per presunta negligenza nella custodia e manutenzione dell'area.
La società convenuta si è difesa eccependo, in primo luogo, la mancanza di legittimazione passiva, sostenendo di non avere la custodia dell'area in questione, che sarebbe stata di pertinenza del centro commerciale in cui il supermercato era ubicato. In secondo luogo, ha contestato la fondatezza della domanda, ritenendola generica e priva di prove concrete.
Il Tribunale, dopo aver escluso la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva della convenuta, ha affrontato il merito della questione, rigettando la domanda risarcitoria. Il giudice ha rilevato che, sebbene fosse emerso che l'area in cui si era verificato l'incidente fosse utilizzata come zona di stoccaggio rifiuti da diversi esercizi commerciali, e che l'accesso a tale area non fosse adeguatamente delimitato o segnalato, l'attrice non era riuscita a fornire la prova del nesso causale tra la presenza del laccio da imballaggio e la sua caduta.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che i testimoni presenti al momento dell'incidente non avevano assistito direttamente all'inciampo sul laccio, ma si erano limitati a constatare la caduta e, successivamente, la presenza dell'oggetto sul suolo. Inoltre, il giudice ha sottolineato che non era stata fornita la prova che il laccio da imballaggio appartenesse effettivamente al supermercato gestito dalla società convenuta, considerando che l'area era utilizzata da più attività commerciali e che l'attrice non aveva fornito elementi per collegare l'oggetto al supermercato specifico.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'attrice non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, consistente nel dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia (il laccio da imballaggio) e l'evento dannoso (la caduta), rigettando la domanda di risarcimento danni e condannando l'attrice al pagamento delle spese legali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.