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TRIBUNALE DI RIETI

Sentenza n. 275/2022 del 25-05-2022

principi giuridici

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta" non vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, dovendosi accertare, in applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, se l'oggetto dell'obbligazione a carico del garante venga identificato con quello dell'obbligazione a carico del debitore principale.

Sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 c.c., i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### con riferimento alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Il conto anticipi costituisce strumento di natura prettamente contabile, privo di autonomia funzionale e strutturale rispetto al conto corrente bancario su cui è “appoggiato”, ma finalizzato alla esclusiva annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, che verranno poi regolate nell'ambito del rapporto di conto corrente principale.

Ai fini del soddisfacimento del requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto ex art. 1346 c.c., deve essere necessariamente specificato su quali importi e per quali periodi essa venga applicata.

La promessa di pagamento o la ricognizione di debito si limitano a dispensare colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, ma la cui validità ed efficacia è e resta sempre liberamente sindacabile dal giudice.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale di Fideiussioni e Rideterminazione del Saldo Debitorio nei Contratti Bancari


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società, in qualità di debitrice principale, e da alcuni soggetti, in qualità di fideiussori, nei confronti di una società finanziaria, cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto bancario. Il credito azionato derivava da contratti di conto corrente e di finanziamento.
Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria, eccependo l'applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto non pattuite e l'usurarietà dei tassi applicati. Inoltre, i fideiussori eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto redatte in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia.
Il Tribunale, in primo luogo, ha rigettato l'eccezione della società finanziaria, secondo cui le garanzie prestate dagli opponenti configurassero contratti autonomi di garanzia, anziché fideiussioni. Il giudice ha ritenuto che, in assenza di una chiara volontà delle parti di derogare al principio di accessorietà tipico della fideiussione, le garanzie dovevano essere qualificate come tali.
In secondo luogo, il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione di nullità delle fideiussioni, dichiarando nulle le clausole che riproducevano gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, ritenute contrarie alla normativa antitrust. In particolare, è stata dichiarata la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, l'istituto di credito fosse decaduto dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, avendo promosso il ricorso monitorio oltre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
Quanto alla posizione della debitrice principale, il Tribunale ha accertato che la società finanziaria aveva fornito la prova della titolarità del credito. Tuttavia, ha rilevato che, con riferimento al conto "anticipi sbf", era stata prodotta solo la documentazione relativa alle condizioni economiche, ma non gli estratti conto. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova del credito relativo a tale conto e ha escluso dal calcolo del saldo debitore tutte le poste ad esso riconducibili.
Il Tribunale ha poi esaminato la questione della commissione di massimo scoperto, rilevando che, nel caso di specie, non erano state specificate le modalità di calcolo. Pertanto, ha ritenuto che la relativa clausola fosse nulla per indeterminatezza e ha escluso dal saldo debitore gli addebiti effettuati a tale titolo.
Il Tribunale ha invece rigettato le censure relative all'anatocismo, rilevando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata pattuita per iscritto e che non era stata allegata l'applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo al 1° gennaio 2014. Allo stesso modo, il Tribunale ha rigettato le contestazioni relative all'ammortamento alla francese, ritenendo che fossero generiche e non supportate da alcuna prova.
Infine, il Tribunale ha escluso che fossero stati applicati interessi usurari, rilevando che il CTU aveva correttamente utilizzato le istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG e che non erano stati individuati oneri ulteriori che, se presi in considerazione, avrebbero determinato il superamento del tasso soglia.
In conclusione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la debitrice principale a corrispondere alla società finanziaria un importo inferiore a quello originariamente ingiunto, pari alla somma dei saldi dei contratti di conto corrente e di finanziamento, rideterminati in base alle considerazioni sopra esposte. È stata respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, proposta dagli opponenti, per mancanza di prova.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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