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TRIBUNALE DI RIETI

Sentenza n. 84/2022 del 22-02-2022

principi giuridici

Nei contratti di fideiussione omnibus, la clausola di pagamento a prima richiesta non esclude l'operatività dell'art. 1957 c.c., in quanto tale clausola non è di per sé sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, potendo riferirsi sia a garanzie autonome che a fideiussioni caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno accentuato.

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

A seguito di cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale di Fideiussioni Omnibus e Decadenza del Creditore: Analisi di una Pronuncia


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria, cessionaria di crediti bancari, nei confronti di alcuni soggetti garanti di una società fallita. Gli opponenti contestavano la validità del contratto di fideiussione, eccependo la violazione della normativa antitrust, la mancata trasparenza contrattuale e l'applicazione di tassi di interesse ultralegali.
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato le eccezioni procedurali sollevate dalla società finanziaria, relative alla presunta inammissibilità dell'opposizione per la notifica di due atti di citazione e al presunto difetto di legittimazione passiva della cessionaria. In merito a quest'ultimo punto, il giudice ha chiarito che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del cedente, incluse quelle relative alla validità del titolo costitutivo del credito.
Nel merito, il Tribunale si è concentrato sulla questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, alla luce del provvedimento della ### d'### del 2005 che aveva accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra le banche italiane in relazione alle fideiussioni omnibus. Il giudice ha richiamato il contrasto giurisprudenziale esistente sulla portata della nullità derivante da tale violazione, evidenziando come alcuni orientamenti propendessero per la nullità totale della fideiussione, altri per la nullità parziale limitata alle clausole anticoncorrenziali, altri ancora per la mera tutela risarcitoria.
Il Tribunale ha aderito all'orientamento espresso dalle ### della Corte di Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 287 del 1990 e 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.
Nel caso specifico, il giudice ha accertato la piena coincidenza del contratto di fideiussione con il modello standardizzato predisposto dall'ABI, rilevando l'assenza di personalizzazioni e la presenza delle clausole ritenute anticoncorrenziali dalla ### d'###. Tuttavia, in applicazione del principio di conservazione del contratto, il Tribunale ha ritenuto che la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comportasse l'invalidità dell'intera fideiussione.
Nonostante ciò, il Tribunale ha accolto l'opposizione, rilevando la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.. Il giudice ha accertato che la banca non aveva promosso tempestive azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, né dalla data di dichiarazione di fallimento della società debitrice. A tal fine, il Tribunale ha escluso che la clausola di pagamento a prima richiesta contenuta nel contratto di fideiussione potesse configurare un contratto autonomo di garanzia, ritenendo che la garanzia in esame rientrasse nell'ambito della fideiussione omnibus.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dagli opponenti, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell'esistenza e della derivazione causale del danno lamentato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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