TRIBUNALE DI RIETI
Sentenza n. 5/2023 del 24-01-2023
principi giuridici
La legittimazione ad causam passiva si determina in base alla prospettazione attorea del rapporto controverso, consistente nella corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato, restando questione di merito l'effettiva titolarità del rapporto obbligatorio.
In materia di differenze retributive, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
Il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.
È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate.
L'eventuale patto di conglobamento della quota delle mensilità aggiuntive nella retribuzione ordinaria deve essere pattuito espressamente dalle parti e non può essere desunto dalla erogazione di una retribuzione maggiore rispetto al minimo pattuito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Rapporto di Lavoro Domestico e Onere della Prova
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al riconoscimento di un rapporto di lavoro domestico e al conseguente diritto a differenze retributive. La ricorrente, avendo prestato servizio come collaboratrice familiare per diversi anni, ha agito in giudizio nei confronti dell'erede della datrice di lavoro defunta, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro e il pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto (TFR) e indennità sostitutiva di ferie non godute.
Il Tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, chiarendo che la legittimazione ad causam si fonda sulla prospettazione attorea e sulla corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Nel caso specifico, la convenuta, in quanto erede, è stata ritenuta legittimata passiva, essendo chiamata a rispondere delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro del de cuius.
Nel merito, il giudice ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro, basandosi sulla mancata contestazione da parte della convenuta del periodo e dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, nonché sull'ammissione esplicita del compenso mensile percepito. Tuttavia, in assenza di prove sufficienti circa il livello di inquadramento richiesto dalla ricorrente, il Tribunale ha ritenuto applicabile il livello unico previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento per le mansioni di assistenza notturna, come ammesso dalla stessa parte convenuta.
Conseguentemente, il Tribunale ha accolto la domanda relativa alle differenze retributive parametrate sul suddetto livello di inquadramento, a titolo di tredicesima mensilità e di TFR, evidenziando che, in tema di differenze retributive, spetta al lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni retributive. Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e ha allegato l'inadempimento del datore in merito alla corresponsione delle suddette voci retributive, con la conseguenza di ritenere sufficiente tale allegazione, in mancanza di prova contraria, ai fini di una pronuncia di condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a tale titolo.
Diversamente, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa all'indennità sostitutiva per ferie non godute, richiamando il principio secondo cui, in tal caso, grava sul lavoratore l'onere di provare l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente.
Infine, il Tribunale ha escluso l'esistenza di un patto di conglobamento, in base al quale la quota delle mensilità aggiuntive sarebbe stata inclusa nella retribuzione ordinaria, in quanto tale patto deve essere espressamente pattuito dalle parti e non può essere desunto dalla mera erogazione di una retribuzione maggiore rispetto al minimo contrattuale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.