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TRIBUNALE DI RIETI

Sentenza n. 536/2023 del 24-10-2023

principi giuridici

Il disconoscimento di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve essere specifico e non generico, individuando chiaramente i documenti cui si riferisce.

Il riconoscimento stragiudiziale, espresso o tacito, di una scrittura privata, inquadrabile come confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. o come condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio, incontra i limiti di revocabilità di cui all'art. 2732 c.c., precludendo il successivo disconoscimento in sede processuale.

Nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e con l'art. 101 del ### sul funzionamento dell'###, la nullità parziale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., è limitata alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti comprovata.

Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del diritto leso e allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo deve dimostrare l'adempimento o che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai fini dell'art. 1956 c.c., è onere del fideiussore che eccepisce la violazione del canone di buona fede dimostrare non solo il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale e la successiva concessione di credito, ma anche la consapevolezza della banca di una situazione di irreversibile insolvenza del debitore principale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità delle Fideiussioni e Onere Probatorio nel Contenzioso Bancario


La pronuncia in esame affronta una controversia originata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo, sollevata da alcuni soggetti garanti nei confronti di un istituto bancario. Il Tribunale è stato chiamato a dirimere diverse questioni, tra cui la validità delle fideiussioni prestate, l'eccezione di nullità per presunta violazione della normativa antitrust, la prova del credito vantato dalla banca e la contestazione di un comportamento ritenuto contrario alla buona fede da parte dell'istituto di credito.
Nel merito, gli opponenti avevano disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione prodotti in copia dalla banca. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto tale disconoscimento privo della necessaria specificità, evidenziando una contraddizione con una precedente missiva stragiudiziale in cui gli opponenti avevano implicitamente riconosciuto le firme. Tale riconoscimento stragiudiziale, secondo il giudice, assume il valore di una confessione, revocabile solo nei limiti previsti dall'articolo 2732 del codice civile, precludendo di fatto il disconoscimento in sede giudiziale.
Un'altra eccezione sollevata riguardava la presunta nullità delle fideiussioni per violazione della legge antitrust (L. n. 287/1990), in quanto asseritamente predisposte su modelli standard ABI contenenti clausole illegittime. Il Tribunale ha richiamato il recente orientamento delle ### della Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese restrittive della concorrenza sono parzialmente nulli solo in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale vietato, salvo diversa volontà delle parti. Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che gli opponenti si erano limitati ad eccepire genericamente la nullità, senza indicare quali fossero le clausole contrattuali in violazione della legge antitrust e senza depositare in atti la documentazione necessaria per valutare la fondatezza di tale eccezione.
Quanto alla prova del credito, il Tribunale ha ricordato che, in materia di responsabilità contrattuale, spetta all'attore dimostrare la fonte del diritto leso e allegare l'inadempimento, mentre al convenuto spetta provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, la banca aveva provato l'esistenza dei contratti di garanzia e dei contratti con il debitore principale, nonché l'esistenza del debito attraverso la produzione di estratti conto certificati conformi alle scritture contabili.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa al presunto comportamento in mala fede della banca, per non aver tentato il recupero del credito nei confronti della debitrice principale. Il giudice ha precisato che l'articolo 1956 del codice civile, invocato dagli opponenti, prevede la liberazione del fideiussore solo in caso di concessione di ulteriore credito al debitore principale in presenza di un peggioramento delle sue condizioni economiche, e non impone l'obbligo di agire immediatamente contro il debitore principale. Inoltre, gli opponenti non avevano fornito la prova dell'aggravamento delle condizioni economiche della debitrice principale rispetto alla data di conclusione dei contratti di garanzia, né della conoscenza di tale aggravamento da parte della banca. Il Tribunale ha altresì evidenziato che gli opponenti, in quanto soci della società debitrice, erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della sua situazione economica.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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