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TRIBUNALE DI RIMINI

Sentenza n. 275/2019 del 02-04-2019

principi giuridici

La mancata spendita del nome della società nella sottoscrizione di un titolo di credito, in forma espressa o con modalità idonea ad esplicitare che la sottoscrizione sia avvenuta in nome e per conto della società medesima, determina l'inefficacia dell'obbligazione cartolare nei confronti della società, anche se l'assegno sia tratto sul conto corrente di quest'ultima, dovendosi ritenere obbligato solo colui che abbia sottoscritto il titolo.

In materia di rappresentanza senza potere, la tutela dell'affidamento del contraente che abbia contrattato con il falsus procurator si attua esclusivamente attraverso il diritto al risarcimento del danno nei confronti del falsus procurator medesimo, ai sensi dell'art. 1398 c.c., escludendosi l'efficacia del negozio concluso nei confronti dello pseudo-rappresentato.

Il pagamento di un assegno tratto sul conto corrente di una società da parte di un soggetto privo di potere rappresentativo, pur se con denaro giacente sul conto corrente della società, non può essere considerato atto giuridicamente imputabile alla società, qualora quest'ultima sia all'oscuro dell'accaduto, non potendo desumersi da tale comportamento la ratifica dell'operato del falsus procurator.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inopponibilità di Obbligazioni Cartolari a Società in Assenza di Potere Rappresentativo


La pronuncia in esame trae origine da una controversia insorta a seguito del mancato pagamento di titoli di credito emessi a favore di una società operante nel settore edile. La società attrice, creditrice di un'altra impresa, agiva in giudizio nei confronti di una società in nome collettivo (S.n.c.) e dei suoi soci, chiedendo il pagamento di una somma ingente, asseritamente dovuta in virtù di obbligazioni assunte dalla S.n.c. tramite l'emissione di assegni.
La difesa dei convenuti si articolava su diversi fronti. In primo luogo, veniva eccepita l'assenza di obbligazione da parte della S.n.c., sostenendo che i titoli erano stati sottoscritti da un soggetto privo del potere di rappresentanza della società. Alcuni soci eccepivano altresì la propria carenza di legittimazione passiva, avendo cessato di far parte della compagine sociale prima dell'insorgere del presunto debito. Veniva inoltre contestata la sussistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra l'attrice e la S.n.c., evidenziando come il rapporto contrattuale fosse intercorso con un'altra società, di cui il sottoscrittore degli assegni era amministratore. In via riconvenzionale, la S.n.c. chiedeva la restituzione di somme precedentemente versate all'attrice a mezzo di altri assegni, regolarmente onorati.
Il giudice, esaminata la documentazione prodotta e valutate le argomentazioni delle parti, ha rigettato la domanda principale, accogliendo invece la domanda riconvenzionale. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il soggetto che aveva sottoscritto gli assegni non era amministratore della S.n.c. e, pertanto, non aveva il potere di impegnare la società verso terzi. Il tribunale ha richiamato il principio secondo cui, in materia di titoli di credito, la mancata spendita del nome della società nella sottoscrizione determina l'inefficacia dell'obbligazione cartolare nei confronti della stessa, anche se l'assegno è tratto sul conto corrente della società. Di conseguenza, l'obbligazione grava unicamente su chi ha materialmente sottoscritto il titolo.
Il giudice ha altresì escluso la sussistenza di un affidamento incolpevole da parte dell'attrice, rilevando che quest'ultima era consapevole della mancanza di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore degli assegni. Allo stesso modo, è stata negata la configurabilità di una ratifica dell'operato del sottoscrittore da parte della S.n.c., in quanto tale ratifica avrebbe richiesto una manifestazione di volontà esplicita, non desumibile dal mero pagamento di alcuni assegni.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, il tribunale ha condannato l'attrice alla restituzione delle somme precedentemente incassate a mezzo degli assegni regolarmente onorati, ritenendo tali pagamenti privi di causa e, pertanto, costituenti indebito oggettivo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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