TRIBUNALE DI RIMINI
Sentenza n. 375/2025 del 13-05-2025
principi giuridici
In tema di appalto, il grave inadempimento dell'appaltatore, consistente nella mancata esecuzione delle opere entro il termine convenuto, giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
La clausola penale, pattuita per il ritardo nell'esecuzione dell'opera, esonera il creditore dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, essendo il risarcimento forfettario dovuto anche in assenza di tale prova, salvo che sia dimostrata la sussistenza di maggiori pregiudizi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Risoluzione: Riflessioni su una Recente Sentenza in Materia di Appalto
Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda relativa a contratti di appalto per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico su due immobili. La controversia è nata dall'inadempimento di una società, convenuta in giudizio, rispetto agli obblighi assunti nei confronti di due committenti.
Le attrici avevano stipulato con la società convenuta due distinti contratti di appalto, aventi ad oggetto la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di due immobili siti nel padovano. I contratti prevedevano un termine per l'ultimazione dei lavori, il cui mancato rispetto avrebbe comportato l'applicazione di una penale giornaliera. Contestualmente alla stipula dei contratti, le committenti avevano versato delle somme a titolo di "cauzione" per finanziare l'avvio dei lavori, con la promessa di restituzione al termine degli stessi.
Nonostante un parziale avvio dei lavori, l'appaltatrice aveva interrotto l'esecuzione, lasciando gli immobili in uno stato di incompletezza e arrecando disagi alle committenti. A fronte dei numerosi solleciti rimasti inascoltati, le committenti avevano intimato alla società di adempiere, contestando la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori parzialmente realizzati.
Di fronte all'inerzia della società, le committenti si sono rivolte al Tribunale, chiedendo la risoluzione dei contratti per inadempimento, la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione, il pagamento delle penali contrattuali e il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali legati al cosiddetto "Superbonus 110%".
Il Tribunale, valutate le prove documentali prodotte, ha accertato il grave inadempimento della società convenuta, dichiarando la risoluzione dei contratti di appalto. I giudici hanno ritenuto fondate le pretese delle attrici relative alla restituzione delle cauzioni versate e al pagamento delle penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, condannando la società convenuta al pagamento delle somme dovute.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali del "Superbonus 110%", ritenendo che le attrici non avessero fornito la prova concreta di aver subito un danno effettivo e attuale, limitandosi ad allegare un danno meramente ipotetico.
Infine, il Tribunale ha ordinato alla società convenuta di consegnare ad una delle attrici la documentazione relativa ai lavori eseguiti, necessaria per adempiere agli obblighi fiscali connessi alla cessione del credito d'imposta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.