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TRIBUNALE DI RIMINI

Sentenza n. 447/2025 del 17-09-2025

principi giuridici

Gli accordi di divorzio che prevedono trasferimenti immobiliari a favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, in funzione della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e della giurisprudenza costituzionale in materia.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Divorzio congiunto e regolamentazione dei rapporti patrimoniali: il Tribunale di Rimini si pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio


Il Tribunale Ordinario di Rimini si è pronunciato in merito a un procedimento di divorzio congiunto, promosso da due coniugi. La coppia, sposata da diversi anni e con due figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, aveva presentato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, i coniugi hanno confermato le richieste contenute nel ricorso introduttivo, apportando alcune precisazioni relative all'assegno divorzile. Hanno inoltre dichiarato di non essersi riconciliati. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare la protrazione ininterrotta della separazione per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, ha ritenuto che non vi fossero ostacoli alla pronuncia del divorzio.
La sentenza ha recepito integralmente le condizioni concordate dalle parti, ritenendole conformi alla legge. In particolare, l'accordo prevedeva il trasferimento da parte del marito alla moglie della quota indivisa di proprietà dell'immobile adibito a residenza coniugale e del relativo garage. Ulteriormente, il marito si impegnava a trasferire alla figlia la piena proprietà di un appartamento sito in ### attualmente concesso in locazione.
L'attribuzione patrimoniale a favore della figlia veniva effettuata senza corrispettivo in denaro e senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Le parti hanno chiesto l'esenzione da ogni imposta o tassa relativa a tale attribuzione, in conformità con la giurisprudenza costituzionale e la prassi dell'### delle ###
La sentenza ha inoltre disciplinato i debiti gravanti sugli immobili trasferiti, prevedendo l'accollo di parte di essi da parte della moglie e l'obbligo del marito di versarle una somma a saldo e stralcio per l'assunzione di tale debito e per la definizione delle somme non versate a titolo di contributo separatizio.
Infine, la sentenza ha stabilito un assegno divorzile a carico del marito, riconoscendo che la moglie avrebbe avuto diritto ad un importo maggiore rispetto a quello convenuto. Contestualmente, la moglie si è obbligata a versare al marito una somma mensile a titolo di assegno divorzile, al fine di regolamentare rapporti di dare e avere intervenuti tra i due coniugi. Le spese legali sono state compensate tra le parti.
Il Tribunale ha quindi pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'### dello Stato Civile del Comune di ### di procedere all'annotazione della sentenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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