TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 10892/2015 del 11-12-2015
principi giuridici
In caso di fallimento dell'appaltatore, il giudizio promosso dal lavoratore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, si interrompe nei confronti dell'appaltatore, potendo proseguire nei confronti del committente.
La disciplina del TFR introdotta dall'art. 1, commi 755 e ss., legge 27 dicembre 2006 n. 296, non incide sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio relativo al TFR, né determina l'estinzione dell'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.
Ai fini dell'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, l'atto idoneo ad impedire la decadenza biennale ivi prevista è l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del credito del lavoratore.
L'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276 del 2003, trova applicazione anche nei confronti dei committenti privati, pur se sottoposti alla disciplina del codice degli appalti pubblici, salvo che si tratti di pubbliche amministrazioni.
È infondata la domanda del committente, condannato in solido ai sensi dell'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276 del 2003, volta ad ottenere dal ### di cui al D.Lgs. n. 297 del 1982 il rimborso delle somme versate al lavoratore, non sussistendo un diritto di surroga del committente nei crediti sorti nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Solidarietà del Committente e Tutela del Lavoratore nell'Appalto di Servizi: Limiti e Condizioni
Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha affrontato una complessa questione relativa alla responsabilità solidale del committente nell'ambito di un contratto di appalto di servizi, con particolare riferimento ai crediti retributivi vantati dal lavoratore dell'appaltatore.
La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo presentata da una società committente, la quale contestava la propria obbligazione solidale al pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) e di altre indennità di fine rapporto dovute a un lavoratore impiegato da una ditta appaltatrice. La società committente eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva in relazione alla quota di TFR maturata successivamente al 2007, sostenendo la competenza esclusiva del ### di ###, la decadenza dall'azione per decorrenza del termine biennale previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, e l'inapplicabilità della norma stessa al caso di specie, invocando, in subordine, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha innanzitutto affrontato il tema del litisconsorzio necessario alla luce del fallimento dell'appaltatore. Pur riconoscendo che l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede la chiamata in causa del committente unitamente all'appaltatore, il giudice ha ritenuto che, in caso di fallimento di quest'ultimo, il giudizio possa proseguire nei confronti del solo committente, senza necessità di interrompere il processo.
Nel merito, il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che la riforma del TFR, con il versamento al ### di ### per le aziende con più di 50 dipendenti, non incide sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio relativo al TFR stesso. Il giudice ha altresì escluso la decadenza dall'azione, ritenendo che la notifica del decreto ingiuntivo sia avvenuta entro il termine biennale previsto dalla legge.
Quanto all'applicabilità dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, il Tribunale ha affermato che la responsabilità solidale del committente sussiste per i "trattamenti retributivi" connessi allo specifico appalto, inclusi il TFR, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, ma non per crediti di diversa natura. Il giudice ha inoltre precisato che la norma si applica anche ai committenti privati sottoposti alla disciplina del codice degli appalti pubblici, salvo espressa deroga.
Infine, il Tribunale ha rigettato le domande della società committente volte ad ottenere il rimborso dal ### di ###, affermando che il pagamento da parte del committente non estingue l'obbligazione originaria del datore di lavoro, ma ne fa sorgere una nuova, fondata sull'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, precludendo al committente la surroga nei crediti sorti nell'esecuzione del contratto di lavoro.
In definitiva, il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando la responsabilità solidale della società committente limitatamente all'importo di ### oltre interessi e rivalutazione, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.