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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 2401/2019 del 12-03-2019

principi giuridici

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata ### sussiste per i professionisti iscritti ad albi che, pur versando il contributo integrativo alla propria cassa professionale, non sono assoggettati al versamento di un contributo previdenziale obbligatorio idoneo a costituire una correlata posizione previdenziale, salvo il caso in cui il reddito professionale annuo prodotto e dichiarato sia inferiore al limite di euro 5.000,00 di cui all'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Iscrizione alla Gestione Separata INPS e Obblighi Contributivi per gli Avvocati: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati, con particolare riferimento al periodo antecedente alla riforma dell'ordinamento forense del 2012. Il caso trae origine dall'opposizione ad un avviso di addebito emesso dall'INPS, con il quale si richiedeva il versamento di contributi relativi all'anno 2010, a seguito di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata.
Il ricorrente, un avvocato iscritto all'### degli Avvocati, contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio e la conseguente pretesa contributiva, eccependo, in subordine, la prescrizione del credito. L'INPS, costituitosi in giudizio, sosteneva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio, motivata dall'accertamento, tramite incrocio di banche dati, di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato ad altra contribuzione obbligatoria. L'### evidenziava che il versamento del solo contributo integrativo alla ### forense non escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
Il giudice, pur rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, ha accolto il ricorso nel merito. Il Tribunale ha ripercorso l'evoluzione normativa in materia di Gestione Separata, evidenziando come l'obbligo di iscrizione sia previsto per i professionisti la cui attività non sia subordinata all'iscrizione ad albi professionali o non sia soggetta al versamento contributivo ad enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Il giudice ha richiamato i principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Il contributo integrativo versato alla ### forense, in quanto non direttamente finalizzato alla costituzione di una posizione previdenziale individuale, non è considerato ostativo all'iscrizione alla Gestione Separata.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che, nel caso specifico, il reddito professionale annuo prodotto e dichiarato dal ricorrente era inferiore al limite di ### 5.000,00 previsto dall'art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003, quale condizione per l'iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi occasionali. Tale circostanza, provata dalla documentazione prodotta dall'### stesso, ha portato il giudice a ritenere insussistenti i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata per l'anno 2010 e, conseguentemente, ad annullare l'avviso di addebito opposto. Il giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della novità delle questioni trattate.
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testo integrale


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