TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 2677/2019 del 19-03-2019
principi giuridici
L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato è inefficace qualora la prestazione lavorativa inizi in data antecedente alla sottoscrizione dell'atto scritto contenente la clausola di termine o, comunque, anteriormente alla data di decorrenza del rapporto indicata nel contratto stesso, determinando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La comunicazione obbligatoria di assunzione, in quanto adempimento amministrativo rivolto ad una pubblica amministrazione, non equivale alla forma scritta ad substantiam richiesta per l'apposizione del termine al contratto di lavoro, né assolve l'onere del datore di lavoro di far sottoscrivere al lavoratore il contratto contenente la clausola appositiva del termine.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del Termine Contrattuale per Inizio Anticipato della Prestazione Lavorativa
La pronuncia del Tribunale di Roma affronta una controversia in materia di impugnazione di contratti a termine, sollevata da un lavoratore nei confronti della società datrice. Il ricorrente, assunto con diversi contratti a termine per la realizzazione di una serie televisiva, contestava la legittimità dei termini apposti, adducendo diverse motivazioni tra cui l'inizio anticipato della prestazione lavorativa rispetto alla data formalmente indicata nel primo contratto.
Il lavoratore sosteneva, in particolare, che il rapporto di lavoro fosse iniziato in data antecedente alla sottoscrizione del contratto a termine, e precisamente il 24 luglio 2015, mentre il contratto indicava come data di inizio il 17 agosto 2015. A supporto di tale affermazione, il ricorrente produceva documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in data anteriore a quella indicata nel contratto, in particolare una busta paga relativa ai giorni 24 e 25 luglio 2015.
La società resistente si difendeva sostenendo la validità dei contratti a termine stipulati.
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, ha accolto il ricorso del lavoratore. Il giudice ha rilevato che l'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 prevede che l'apposizione del termine al contratto sia priva di effetto se non risulta da atto scritto, consegnato al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio della prestazione. Nel caso di specie, è emerso che la prestazione lavorativa era iniziata prima della data indicata nel contratto a termine, rendendo inefficace la clausola appositiva del termine per quel periodo.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 24 luglio 2015, condannando la società alla riammissione in servizio del lavoratore e al risarcimento del danno subito, quantificato in quattro mensilità dell'ultima retribuzione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale della società, volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rinnovo di una commessa, ritenendo non provato il nesso causale tra la condotta del lavoratore e il mancato rinnovo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.