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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9211/2019 del 23-10-2019

principi giuridici

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e tenuti al versamento del solo contributo integrativo all'### sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata ### ai sensi dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, qualora il versamento contributivo non sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

In materia di riscossione dei contributi previdenziali, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il versamento all'### doveva essere effettuato, costituendo la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.

In tema di sanzioni civili per omesso versamento di contributi previdenziali, l'applicazione della sanzione per evasione di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, richiede l'occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni erogate con l'intenzione specifica di non versare i contributi, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Obbligo di Iscrizione alla Gestione Separata INPS per Professionisti Iscritti ad Altre Casse Previdenziali


La pronuncia in esame affronta la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti, nello specifico ingegneri e architetti, già iscritti ad altra cassa previdenziale, come l'INARCASSA, e tenuti al versamento del solo contributo integrativo.
Il ricorrente, iscritto all'INARCASSA dal 1975 e dipendente di una società dal 2006 al 2008, si opponeva ad un avviso di addebito emesso dall'INPS per il mancato versamento dei contributi alla Gestione Separata relativi ai redditi percepiti nel 2008 per attività libero professionale, svolta in maniera, a suo dire, saltuaria e occasionale. Il professionista sosteneva di aver già versato la contribuzione obbligatoria all'INARCASSA e contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, eccependo, altresì, la prescrizione del credito contributivo e, in subordine, chiedendo la riduzione del dovuto e l'illegittimità delle sanzioni applicate.
L'INPS, costituitasi in giudizio, ribadiva l'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Separata per i professionisti che versano il solo contributo integrativo e non quello soggettivo, contestando, inoltre, l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha affermato che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che versano all'INARCASSA esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, sono comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS. Tale obbligo deriva dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa, sancito dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dall'obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Il giudice ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all'INPS doveva essere effettuato, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, l'avviso bonario era stato notificato entro il termine quinquennale dalla scadenza del termine per il versamento delle imposte sui redditi.
Quanto alla richiesta di riduzione della base imponibile, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell'occasionalità dell'attività autonoma svolta nel 2008, considerando, inoltre, che l'importo dichiarato di circa € 30.000,00 non consentiva di presumere tale natura occasionale.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alle sanzioni applicate, ritenendo che il mancato pagamento non fosse ascrivibile a dolo del debitore, bensì alla forte incertezza normativa esistente all'epoca dei fatti. Pertanto, ha dichiarato che sui contributi dovuti per l'anno 2008 erano dovute le sanzioni civili nella misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000, relativa all'omissione contributiva. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della soccombenza parziale e dei contrasti giurisprudenziali in argomento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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