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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9394/2019 del 06-05-2019

principi giuridici

L'amministratore di condominio, quale mandatario, è tenuto a rendere il conto del suo operato, fornendo la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, delle somme incassate, dell'entità e della causale degli esborsi, nonché di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, al fine di stabilire se il suo operato si sia adeguato a criteri di buona amministrazione.

In tema di responsabilità dell'amministratore di condominio per mala gestio, il condominio che lamenti un malaccorto o infedele impiego del proprio denaro è onerato della prova che l'esercizio in contestazione si è chiuso con avanzi di cassa, mentre il cessato amministratore è onerato della prova della corretta amministrazione e dell'effettivo impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese.

La risarcibilità del danno extrapatrimoniale è riconosciuta anche agli enti collettivi non pienamente personificati, qualora sia leso un interesse equivalente ai diritti fondamentali della personalità, compatibili con l'assenza di corpo fisico e costituzionalmente protetti.

In tema di danno extrapatrimoniale subito dal condominio, la liquidazione dello stesso deve avvenire in via equitativa, tenendo conto sia della componente morale che di quella dinamico-relazionale, prescindendo da considerazioni di tipo economico e contenendola, in assenza di particolari ragioni di personalizzazione, nei limiti percentuali di un decimo del danno patrimoniale accertato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Mala Gestio Condominiale: Responsabilità dell'Amministratore e Risarcimento Danni


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di mala gestio condominiale, in cui un condominio ha citato in giudizio il suo ex amministratore e un altro condominio, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da presunte irregolarità nella gestione dei fondi condominiali, il rimborso di somme indebitamente trasferite e la restituzione della documentazione amministrativa.
Il condominio attore lamentava che l'ex amministratore, revocato per gravi irregolarità, avesse effettuato pagamenti ingiustificati a terzi con denaro condominiale, prelevato somme dalla cassa condominiale senza una valida giustificazione e omesso la consegna della documentazione relativa alla gestione condominiale. Entrambi i convenuti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Il Tribunale ha accolto le domande del condominio attore, basandosi su diversi elementi probatori. In primo luogo, ha valorizzato la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dei convenuti, considerandola un elemento indiziario a sfavore. In secondo luogo, ha attribuito rilevanza alla dichiarazione sottoscritta dall'ex amministratore in occasione dell'assemblea di revoca, in cui si assumeva la responsabilità della gestione e si rendeva disponibile a risarcire eventuali danni derivanti da una revisione contabile. Infine, il Tribunale ha esaminato la documentazione prodotta dall'attore, inclusa una relazione tecnica di parte, che evidenziava incongruenze nella contabilità, pagamenti non eseguiti e distrazioni di fondi dal conto corrente condominiale.
Il giudice ha richiamato i principi generali in materia di mandato, sottolineando che l'amministratore di condominio è tenuto ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia, a rendere conto del suo operato e a restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Ha inoltre evidenziato che l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale non preclude la possibilità di contestare eventuali irregolarità o vizi del consenso.
In relazione al danno extrapatrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto la risarcibilità anche in favore degli enti collettivi, qualora sia leso un interesse costituzionalmente protetto. Nel caso specifico del condominio, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato la progressiva "personalizzazione giuridica" del condominio, riconoscendogli una soggettività giuridica autonoma. La liquidazione del danno extrapatrimoniale è avvenuta in via equitativa, tenendo conto delle sofferenze e dei disagi subiti dalla collettività condominiale a causa della mala gestio.
Pertanto, il Tribunale ha condannato l'ex amministratore al pagamento di una somma ingente a titolo di risarcimento danni, oltre al risarcimento del danno extrapatrimoniale e al rimborso delle somme indebitamente trasferite. Ha inoltre ordinato all'ex amministratore di consegnare la documentazione contabile e amministrativa ancora in suo possesso. Infine, ha condannato entrambi i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese legali sostenute dal condominio attore.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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