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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9837/2019 del 10-05-2019

principi giuridici

Nei contratti di conto corrente stipulati in data successiva al 22 aprile 2000, è valida la clausola che prevede la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione del contratto, essendo irrilevante l'usura sopravvenuta.

In tema di accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori, il tasso di mora deve essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali.

La commissione di massimo scoperto, intesa come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, è legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009.

L'inserimento dell'EURIBOR quale parametro variabile nella determinazione del tasso di interesse soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola.

È lecito il contratto di mutuo stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.

In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.

L'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Validità delle Clausole Anatocistiche e Antiusura nei Contratti Bancari: Un'Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda che ha visto contrapposti una società a responsabilità limitata operante nel settore immobiliare e alcuni privati cittadini a un istituto bancario, poi incorporato da un altro gruppo bancario. Gli attori avevano convenuto in giudizio l'istituto di credito, contestando la legittimità di una serie di operazioni bancarie, tra cui contratti di conto corrente, aperture di credito e mutui, e chiedendo la restituzione di somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni subiti.
Nel dettaglio, le contestazioni si focalizzavano sull'asserita illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sulla prassi di variazione unilaterale dei tassi e delle condizioni contrattuali, sulla nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS) e sull'usurarietà dei tassi applicati ai mutui e ai contratti di conto corrente e apertura di credito. Gli attori sostenevano che tali pratiche avessero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'istituto bancario si è difeso eccependo la validità dei rapporti contrattuali, la correttezza del proprio operato e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna dei privati al pagamento del saldo debitore di un conto corrente.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ha rigettato integralmente le domande degli attori e accolto la domanda riconvenzionale della banca.
Il giudice ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto conforme alla delibera del ### del 9 febbraio 2000, che prevede la validità delle clausole contrattuali che stabiliscono la medesima periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Quanto all'asserita usurarietà dei tassi, il Tribunale ha rilevato che gli attori non avevano fornito la prova del superamento del tasso soglia d'usura al momento della stipulazione dei contratti, né avevano dimostrato la sussistenza dei presupposti per configurare l'usura soggettiva, ovvero lo stato di bisogno della società correntista e l'approfittamento da parte della banca.
Il giudice ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della CMS, in quanto pattuita in conformità alla normativa vigente all'epoca della stipulazione dei contratti e non in violazione del contratto o della legge.
Infine, il Tribunale ha condannato i privati al pagamento del saldo debitore del conto corrente, accogliendo la domanda riconvenzionale della banca, in quanto quest'ultima aveva fornito la prova del credito vantato, mentre i convenuti non avevano dimostrato l'estinzione dell'obbligazione.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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