TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 13282/2020 del 01-10-2020
principi giuridici
In tema di condominio negli edifici, l'art. 1124 c.c., norma speciale dettata con riferimento alle scale e agli ascensori, fissa il criterio di riparto delle relative spese tra i proprietari delle unità immobiliari a cui i beni servono, basandosi sull'effettiva utilità e ponendosi come parametro normativo per l'elaborazione di una tabella ascensore, salvo deroghe convenzionali.
In tema di impugnazione di delibere condominiali, è inammissibile la domanda riconvenzionale che, pur vertendo su questioni condominiali, non presenti un oggettivo legame con l'azione principale volta ad ottenere la caducazione di un deliberato assembleare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ripartizione delle Spese per Ascensore: Limiti all'Obbligo di Contribuzione per i Condomini Non Serviti
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della ripartizione delle spese condominiali relative alla sostituzione e all'ammodernamento di un impianto ascensore, in particolare quando un condomino, proprietario di unità immobiliari site in un piano non servito dall'ascensore, contesta la legittimità della delibera assembleare che lo include tra i soggetti tenuti a contribuire alle spese.
Nel caso specifico, la parte attrice, proprietaria di cantine interrate e di un locale commerciale, impugnava la delibera condominiale che approvava i lavori di prolungamento dell'ascensore e il relativo riparto delle spese, lamentando di non beneficiare dell'impianto e contestando il criterio di ripartizione adottato. Il condominio si difendeva sostenendo la correttezza del riparto, in quanto relativo a un intervento di sostituzione di un impianto obsoleto, cui tutti i condomini sarebbero tenuti a partecipare ai sensi dell'art. 1124 del codice civile.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le ragioni dell'attrice, ritenendo illegittima la delibera nella parte in cui poneva a suo carico le spese per l'ascensore. Il giudice ha precisato che, ai sensi dell'art. 1124 c.c., le spese per la sostituzione dell'ascensore devono essere ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari "a cui servono". Nel caso di specie, è stato accertato che l'impianto ascensore, né nella sua configurazione originaria, né a seguito dei lavori di prolungamento, serviva o avrebbe servito le unità immobiliari di proprietà dell'attrice. Di conseguenza, l'inclusione della stessa tra i soggetti obbligati a contribuire alle spese è stata ritenuta illegittima.
Il Tribunale ha evidenziato che il criterio di riparto adottato dal condominio, basato su una ripartizione della spesa tra tutti i condomini contemplati dalla tabella millesimale generale e quelli contemplati dalla tabella ascensore, rappresentava una distorsione del dettato normativo dell'art. 1124 c.c., che impone di ripartire la spesa solo tra i condomini che effettivamente traggono utilità dall'impianto.
Per quanto riguarda le altre contestazioni sollevate dall'attrice, relative a presunti danni alla sua proprietà esclusiva derivanti dai lavori e al diniego di autorizzazione all'installazione di un condotto di areazione, il Tribunale le ha respinte, non avendo la stessa fornito prova sufficiente dei pregiudizi lamentati. È stata altresì dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale del condominio volta ad accertare la natura condominiale del vano scala e dell'androne che conducono alle cantine, in quanto ritenuta priva di connessione oggettiva con l'azione principale promossa dall'attrice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.