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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7986/2020 del 03-06-2020

principi giuridici

È inammissibile la domanda giudiziale proposta nei confronti di uno studio medico privo di soggettività giuridica esterna, in quanto mera denominazione dello studio professionale del medico convenuto, non avente né forma associativa né forma societaria.

In materia di responsabilità professionale del medico veterinario, il danneggiato deve provare il contratto o il contatto sociale, l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova affezione e il nesso di causalità tra l'evento lesivo e i pregiudizi conseguenti, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre il medico è gravato dell'onere di dimostrare l'esatto adempimento o l'assenza di nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso.

Il danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., qualora il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, da individuarsi, secondo un'interpretazione evolutiva dell'art. 2 Cost., nella lesione del rapporto affettivo tra la persona e l'animale, da considerarsi una formazione sociale tutelata dalla Costituzione, purché siano provati la gravità dell'offesa e la serietà del danno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità professionale veterinaria: inadeguata diagnosi e terapia causano il decesso dell'animale d'affezione


La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità professionale veterinaria, in cui i proprietari di un cane di razza ### hanno citato in giudizio una veterinaria e la sua struttura, a seguito del decesso dell'animale. Gli attori lamentavano l'errata diagnosi, l'omissione di accertamenti clinici necessari e la somministrazione di una terapia farmacologica inadeguata e tossica, che avrebbe portato l'animale a un'insufficienza epatica terminale.
Secondo quanto emerso in giudizio, il cane era stato affidato alle cure della veterinaria per problemi dermatologici. Inizialmente, era stata formulata una diagnosi di orchite e prescritta una terapia cortisonica. Successivamente, a fronte dell'inefficacia della terapia, la diagnosi era stata modificata in "malattia autoimmune con reazione immunitaria di tipo II", con conseguente prescrizione di antibiotici, cortisonici e immunosoppressori. Tuttavia, non erano stati eseguiti ulteriori esami o accertamenti clinici sull'animale.
A causa del progressivo peggioramento delle condizioni di salute del cane, i proprietari avevano deciso di ricoverarlo presso un'altra struttura veterinaria, dove era stata riscontrata un'insufficienza epatica. Nonostante le cure, le condizioni dell'animale erano peggiorate fino a richiedere l'eutanasia.
Il Tribunale ha accertato la responsabilità della veterinaria, ritenendo che la diagnosi fosse stata formulata in assenza di adeguati accertamenti clinici e che la terapia somministrata fosse inadeguata e non conforme alle linee guida scientifiche. In particolare, è stato evidenziato che i dosaggi cortisonici inizialmente prescritti erano inferiori a quelli raccomandati, mentre successivamente erano stati aumentati oltre i limiti consigliati. Inoltre, la veterinaria aveva omesso di eseguire controlli ematologici periodici durante la terapia e di modificare la diagnosi nonostante l'inefficacia del trattamento.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta della veterinaria e il decesso del cane, affermando che la terapia prescritta, per le modalità e i dosaggi accertati, rappresentava la causa altamente probabile della grave insufficienza epatica riscontrata nell'animale.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la veterinaria al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai proprietari, consistenti nel valore del cane e nelle spese mediche sostenute, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale da perdita dell'animale d'affezione, ritenendo che il rapporto tra persona e animale possa essere considerato una vera e propria formazione sociale, tutelata dall'art. 2 della Costituzione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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