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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 11629/2021 del 21-06-2021

principi giuridici

In un contratto di locazione con pluralità di conduttori, la comunicazione unilaterale di uno di essi, volta ad ottenere la voltura del contratto in favore di altro conduttore, non configura recesso parziale, né cessione della posizione contrattuale, e non libera il comunicante dalle obbligazioni solidali derivanti dal contratto, in assenza di prova della ricezione della comunicazione da parte del locatore, di una chiara manifestazione della volontà di recedere e dell'enunciazione dei gravi motivi richiesti dall'art. 3 della legge ###.

In tema di locazione, il locatore che agisca per il pagamento degli oneri condominiali ha l'onere di provare di averne anticipato il pagamento nei confronti dell'amministrazione condominiale, non potendo agire in giudizio per fare valere un diritto altrui.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione del contratto di locazione per morosità e responsabilità solidale dei conduttori


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Roma ha affrontato una controversia relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo, risolvendo una complessa questione di morosità e responsabilità dei conduttori.
La vicenda ha avuto origine da un'intimazione di sfratto per morosità, promossa da una società di gestione immobiliare nei confronti di due soggetti, per il mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali relativi ad un immobile sito in Roma. Uno dei due convenuti si è costituito in giudizio, contestando la propria legittimazione passiva, sostenendo di aver comunicato alla locatrice, anni prima, di non essere più conduttore dell'immobile, avendo lasciato che l'altra persona rimanesse l'unica conduttrice. Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei canoni pregressi e la non debenza degli oneri condominiali. L'altra persona è rimasta contumace per tutta la durata del giudizio.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, accertando che la società attrice era divenuta gestore del fondo immobiliare proprietario dell'immobile locato, in virtù di un atto di ### di ### di ### di ### Apporto.
Nel merito, il giudice ha affrontato la questione della responsabilità solidale dei conduttori. Pur riconoscendo la possibilità di un recesso parziale da parte di uno dei conduttori in un contratto con pluralità di soggetti, ha sottolineato che tale recesso deve avvenire nel rispetto delle forme previste dalla legge e dal contratto, ovvero con comunicazione formale e preavviso. Nel caso di specie, la comunicazione inviata dal convenuto alla locatrice non è stata ritenuta sufficiente a configurare un valido recesso, sia per la mancanza di prova del suo ricevimento da parte della locatrice, sia per il suo contenuto, limitato alla richiesta di voltura del contratto a favore dell'altra persona, senza alcuna esplicita dichiarazione di volontà di recedere dal contratto o di abbandonare l'immobile. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto il convenuto ancora obbligato in solido con l'altra persona al pagamento dei canoni di locazione insoluti.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo che la diffida di messa in mora inviata dalla proprietà avesse interrotto i termini prescrizionali. A tal proposito, ha precisato che la responsabilità dei conduttori è solidale e che il convenuto aveva eletto domicilio presso l'immobile locato.
Il giudice ha invece accolto l'eccezione relativa alla mancata prova dell'avvenuto pagamento degli oneri condominiali da parte della locatrice, ritenendo che il locatore possa agire in giudizio per il rimborso di tali oneri solo se ha effettivamente anticipato le relative spese.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori, condannandoli al pagamento dei canoni di locazione insoluti, oltre interessi legali. Ha inoltre condannato la persona contumace al pagamento di una somma a titolo di contributo unificato, per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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