blog dirittopratico

4.063.616
documenti generati

v5.999
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 16918/2021 del 27-10-2021

principi giuridici

In tema di locazione, il pagamento dei canoni scaduti, effettuato successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non preclude l'accertamento della gravità del pregresso inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c.

In materia di locazione, l'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del canone, quale obbligazione primaria ed essenziale del contratto, legittima la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza che rilevi l'eventuale persistenza del godimento del bene locato da parte del conduttore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Risoluzione del Contratto di Locazione per Morosità: Inadempimento Grave e Alterazione del Sinallagma Contrattuale


La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di sfratto per morosità intimato da una società semplice, proprietaria di un'area golenale, nei confronti di una società a responsabilità limitata, conduttrice del medesimo immobile. La conduttrice si è opposta allo sfratto eccependo, in sintesi, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, l'applicabilità della sospensione degli sfratti disposta per legge, l'applicabilità di un precedente giurisprudenziale favorevole in tema di riduzione del canone, l'incongruità del canone stesso e l'effettuazione di pagamenti in contanti anteriori al giugno 2019.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione della conduttrice e dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento, confermando l'ordinanza di rilascio già emessa in corso di causa. Il Giudice ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla conduttrice. In particolare, ha evidenziato che la questione della mediazione era già stata affrontata in precedenza, che le disposizioni sulla sospensione degli sfratti non costituiscono motivo di opposizione in questa sede, e che il precedente giurisprudenziale invocato non era applicabile al caso concreto.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come la morosità contestata fosse antecedente alla situazione pandemica e che, in ogni caso, l'attività svolta dalla conduttrice (noleggio e charter nautico, rimessaggio, gestione di darsene) avesse beneficiato del periodo post-lockdown. Quanto ai pretesi pagamenti anteriori al giugno 2019, il Giudice ha rilevato che essi si riferivano a periodi di locazione diversi da quelli oggetto di morosità.
Di particolare rilievo è l'ammissione da parte della conduttrice di non aver provveduto al pagamento dei canoni successivi al maggio 2019, giustificando tale omissione con il mancato accordo con la proprietà per la regolarizzazione dei contratti. Tale ammissione, unitamente alla mancanza di prova dell'effettivo accantonamento delle somme dovute, ha portato il Tribunale a ritenere sussistente la morosità.
Il Giudice ha affermato che il pagamento dei canoni dopo l'introduzione del giudizio non sana l'inadempimento, operando il principio generale previsto dall'art. 1453 c.c. che esclude l'adempimento successivo alla domanda di risoluzione. La gravità dell'inadempimento è stata valutata non solo in relazione all'entità del danno, ma anche alla rilevanza della violazione del contratto, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché all'interesse della controparte all'esatta e tempestiva prestazione.
Il Tribunale ha concluso che l'inadempimento del conduttore ha penalizzato il locatore sotto l'aspetto economico e ha evidenziato come il comportamento del conduttore abbia inciso in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto, determinando uno squilibrio nel sinallagma funzionale. In definitiva, il Giudice ha ritenuto che l'inadempimento del conduttore configuri una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (27377 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 23 ottobre 2026 (IUG:RJ-986400) - 3121 utenti online