TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 18158/2021 del 22-11-2021
principi giuridici
In materia di contraffazione di marchio, il risarcimento del danno, liquidato ai sensi dell'art. 125 c.p.i., può essere determinato, in via residuale, con il criterio della royalty ragionevole, da intendersi quale compenso che il contraffattore avrebbe dovuto corrispondere al titolare del diritto, nel caso in cui avesse ottenuto una licenza per l'utilizzo del marchio.
In materia di risarcimento del danno da contraffazione di marchio, la maggiorazione della royalty di base, ricavabile dall'analisi di mercato, può essere effettuata al fine di meglio adeguare il risarcimento, anche in considerazione dei benefici concreti che il contraffattore ha ottenuto.
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testo integrale
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sintesi e commento
Contraffazione di Marchio Notorio e Risarcimento del Danno: Un'Analisi della Liquidazione Giudiziale
La pronuncia in esame affronta una controversia in materia di contraffazione di marchio, promossa da una multinazionale del settore petrolifero nei confronti di una società operante nella distribuzione di carburanti. La società attrice lamentava l'utilizzo non autorizzato, da parte della convenuta, di un segno distintivo identico al proprio marchio figurativo registrato, sulle insegne e presso le stazioni di servizio.
Il Tribunale, accertata la contumacia della convenuta, ha integralmente accolto le domande dell'attrice, riconoscendo la violazione del marchio e la sussistenza di un illecito concorrenziale. I giudici hanno fondato la decisione sulla base della documentazione prodotta, che dimostrava l'utilizzo da parte della convenuta, per prodotti e servizi identici, di un segno identico al marchio figurativo registrato dall'attrice. Il Tribunale ha quindi accordato la tutela richiesta ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, sottolineando la rinomanza del marchio in questione, data la primaria quota di mercato detenuta dalla società attrice nel settore di riferimento.
Oltre all'inibitoria all'ulteriore utilizzo del marchio contraffatto, all'ordine di rimozione del segno distintivo e alla distruzione del materiale illecito, il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno. In questo contesto, i giudici hanno richiamato i principi generali in materia di risarcimento del danno da contraffazione, che comprendono sia il danno emergente che il lucro cessante, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dal titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale.
Per la quantificazione del lucro cessante, il Tribunale ha fatto riferimento all'articolo 125 del Codice della Proprietà Industriale, che prevede la possibilità di liquidare il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano, con un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (criterio della "giusta royalty").
Nel caso specifico, il Tribunale, avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto preferibile applicare il criterio della "giusta royalty", individuando l'arco temporale di utilizzo illegittimo del marchio, la base imponibile su cui calcolare la percentuale di royalty e le percentuali di royalty sostenibili inferite dai dati di settore. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di dover adeguare il risarcimento al caso concreto, applicando una maggiorazione alla base imponibile individuata, al fine di compensare adeguatamente il danno subito dall'attrice.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sul danno emergente e sul danno all'immagine, rigettando le relative domande per mancanza di prova. Ha invece disposto la pubblicazione della sentenza a spese della convenuta, in considerazione della gravità della violazione accertata.
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