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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 20307/2021 del 31-12-2021

principi giuridici

Il verbale redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 2700 c.c., è dotato di fede privilegiata, e grava sulla parte che intende contestarne la veridicità l'onere di proporre querela di falso al fine di superarne l'efficacia probatoria.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata presuppone, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 223 del 1989, ripetuti accertamenti opportunamente intervallati che abbiano esito negativo, unitamente alla mancata conoscenza dell'attuale dimora abituale del soggetto, conformemente alle circolari del Ministero dell'Interno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Irreperibilità Anagrafica e Valore Probatorio dei Verbali Pubblici: un Caso di Querela di Falso


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità e alla conseguente azione legale intentata per contestare la veridicità delle attestazioni contenute in un verbale redatto da un pubblico ufficiale.
Nel caso specifico, alcuni soggetti avevano citato in giudizio l'amministrazione comunale, lamentando di essere stati cancellati dai registri anagrafici a seguito di un verbale nel quale un agente di ### aveva dichiarato di aver accertato il loro trasferimento per ignota destinazione. Gli attori sostenevano di non essersi mai allontanati dall'indirizzo di residenza e contestavano la veridicità delle dichiarazioni rese dal funzionario, chiedendo l'annullamento del provvedimento di cancellazione e la loro reiscrizione, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, basandosi sulle risultanze istruttorie e sulla normativa di riferimento. È emerso che la cancellazione anagrafica era stata preceduta da una serie di accertamenti, tra cui tentativi di notifica di atti giudiziari, sopralluoghi presso l'abitazione e verifiche presso l'attività commerciale di uno degli interessati. Tali accertamenti avevano ripetutamente dato esito negativo, portando l'### demografico a ritenere sussistenti i presupposti per la cancellazione per irreperibilità, in conformità con l'articolo 11 del d.P.R. n. 223 del 1989 e le relative circolari ministeriali.
Il Tribunale ha sottolineato il valore probatorio privilegiato (fede pubblica) di cui godono i verbali redatti da pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile. Tale norma stabilisce che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Di conseguenza, gravava sugli attori l'onere di superare l'efficacia probatoria del verbale attraverso la proposizione di una querela di falso, onere che non è stato assolto nel caso di specie.
Il giudice ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale richiesta dagli attori, in quanto generica e non idonea a contestare i fatti attestati nel verbale. Allo stesso modo, sono state considerate irrilevanti le dichiarazioni di terzi e la documentazione prodotta dagli attori, in quanto non in grado di inficiare l'efficacia probatoria dei verbali di irreperibilità.
In conclusione, il Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento di cancellazione anagrafica, ribadendo l'importanza del rispetto delle procedure previste dalla legge e il valore probatorio dei verbali redatti dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. È stata disposta la restituzione del documento prodotto in giudizio e ordinata la menzione della sentenza sull'originale, oltre alla condanna degli attori al pagamento di una sanzione pecuniaria e delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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