TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 9918/2021 del 25-11-2021
principi giuridici
In materia di procedimento disciplinare, ai fini della tempestività della contestazione di addebito di cui all'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, rileva la piena conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro, non essendo sufficiente una mera comunicazione parziale o incompleta.
È illegittima la sanzione disciplinare irrogata al dipendente assente dal servizio per infortunio, per aver rifiutato la consegna delle chiavi del proprio ufficio, qualora non sia stata offerta al dipendente la possibilità di delegare un terzo alla riconsegna e non sia stato dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità delle chiavi, né le specifiche esigenze di sicurezza non attuate.
Non integra violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, idonea a giustificare una sanzione disciplinare, la condotta del dipendente assente per malattia che, pur dichiarando l'impossibilità di recarsi al lavoro, partecipi ad un'assemblea sindacale, qualora non sia provato che tale comportamento abbia compromesso la sua guarigione o ritardato il rientro in servizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittimità della sanzione disciplinare: analisi del nesso causale tra condotta e pregiudizio all'amministrazione
La pronuncia in esame affronta il tema della legittimità di una sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente pubblico, contestando la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e il presunto pregiudizio arrecato all'amministrazione di appartenenza.
Il caso trae origine da una contestazione disciplinare elevata nei confronti di un dipendente assente dal servizio a seguito di un infortunio sul lavoro. L'amministrazione contestava, in particolare, l'impossibilità di accedere all'ufficio del dipendente, chiuso a chiave, e la conseguente impossibilità di attuare operazioni in materia di prevenzione e sicurezza. Ulteriore addebito era la presunta contraddizione tra la dichiarata impossibilità di recarsi al lavoro per motivi di salute e la partecipazione ad un'assemblea sindacale in altra sede. A seguito del procedimento disciplinare, il dipendente veniva sanzionato con la sospensione dal servizio.
Il Tribunale, investito della questione, ha accolto il ricorso del dipendente, annullando la sanzione disciplinare. Il giudice ha ritenuto infondata la contestazione relativa all'impossibilità di accedere all'ufficio, evidenziando come non fosse stata offerta al dipendente la possibilità di delegare un soggetto per la riconsegna delle chiavi durante il periodo di assenza per infortunio. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato la mancata dimostrazione, da parte dell'amministrazione, di un concreto pregiudizio derivante dall'indisponibilità dell'ufficio, né sono state chiarite le esigenze di sicurezza che sarebbero state compromesse.
Quanto alla presunta contraddizione tra l'assenza per infortunio e la partecipazione all'assemblea sindacale, il giudice ha rilevato l'assenza di prove che il comportamento del dipendente, durante il periodo di malattia, avesse compromesso la sua guarigione o il tempestivo rientro al lavoro. A tal proposito, il Tribunale ha valorizzato la documentazione medica prodotta dal dipendente, che attestava la compatibilità tra le lesioni riportate e lo svolgimento di attività ordinarie.
In definitiva, il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'assenza di un nesso causale tra le condotte contestate al dipendente e un effettivo pregiudizio arrecato all'amministrazione, ritenendo pertanto illegittima la sanzione disciplinare irrogata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.