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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 11023/2022 del 27-12-2022

principi giuridici

Nelle controversie tra ente di previdenza complementare e datore di lavoro aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previsti da contratti o accordi collettivi, è competente per territorio il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente investito di poteri di gestione esterna, competente a ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento.

La trasmissione all'ente di previdenza complementare, da parte del datore di lavoro, di dichiarazioni contributive indicanti i nominativi dei dirigenti per i quali sussiste l'obbligo contributivo, il trimestre di competenza e l'importo contributivo dovuto, costituisce ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., esonerando l'ente dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Competenza Territoriale e Onere Probatorio nei Contenziosi Previdenziali Complementari


La pronuncia del Tribunale di Roma affronta una controversia in materia di previdenza complementare, originata da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un ente previdenziale nei confronti di una società, per il mancato versamento di contributi relativi a diversi trimestri e per i relativi interessi di mora. La società debitrice aveva contestato sia la competenza territoriale del Tribunale di Roma, sia la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo la prescrizione del diritto al pagamento e l'incomprensibilità dei criteri di calcolo degli importi richiesti.
Il Tribunale, in linea con l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dirimito una precedente questione di competenza, ha ribadito la propria giurisdizione territoriale, richiamando l'articolo 444, comma 3, del codice di procedura civile. Tale norma individua come competente il tribunale del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale investito di poteri di gestione esterna, competente a ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento. La Corte di Cassazione, nel definire la competenza, aveva chiarito che la controversia non riguardava le prestazioni dovute dall'ente all'iscritto, bensì l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi contributivi derivanti dal contratto collettivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il Tribunale l'ha ritenuta infondata, richiamando il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge e le reiterate richieste di regolarizzazione inviate dall'ente alla società, idonee a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Il Tribunale ha poi sottolineato come la prova del credito fosse supportata dalle dichiarazioni contributive trasmesse dalla stessa società all'ente, attraverso appositi moduli contenenti i dati dei dirigenti, i trimestri di competenza e gli importi dovuti. Tali moduli sono stati qualificati come ricognizioni di debito ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico della società debitrice. Infine, il Tribunale ha respinto la doglianza relativa all'incomprensibilità dei criteri di calcolo, richiamando le disposizioni statutarie dell'ente in materia di interessi di mora e gli schemi allegati alle richieste di regolarizzazione, che esplicitavano i giorni di ritardo nel versamento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando la società al pagamento delle somme ingiunte e delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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