TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 11765/2022 del 22-07-2022
principi giuridici
La rinuncia all'atto di precetto da parte del creditore, successiva alla notifica dell'atto di opposizione da parte del debitore, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione.
Nel giudizio di opposizione a precetto dichiarato cessato per rinuncia all'atto da parte del creditore, le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutata con riferimento al momento del deposito della domanda di opposizione e della notificazione del precetto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Cessazione della Materia del Contendere e Soccombenza Virtuale
La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a precetto, un atto con il quale un creditore intima al debitore di adempiere un'obbligazione risultante da un titolo esecutivo. Nel caso specifico, un soggetto aveva ricevuto un atto di precetto da un ### per una somma di denaro comprensiva di oneri condominiali, spese per precedenti precetti e costi relativi a una procedura esecutiva immobiliare.
Il debitore, ritenendo infondata la pretesa creditoria, aveva proposto opposizione al precetto, contestando l'esistenza del debito e la legittimità delle spese richieste. In particolare, l'opponente sosteneva di aver già integralmente pagato le somme dovute in base al decreto ingiuntivo e contestava la debenza delle spese relative ai precetti precedenti e alla procedura esecutiva immobiliare, quest'ultima dichiarata estinta per decadenza del ### stesso.
Nel corso del giudizio di opposizione, il ### creditore ha rinunciato all'atto di precetto. Tale rinuncia ha determinato, secondo il Tribunale, la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a proseguire la controversia, in quanto la rinuncia del creditore ha eliminato la ragione del contendere.
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal valutare chi, tra le parti, sarebbe risultato soccombente nel caso in cui il giudizio fosse proseguito. Tale valutazione, basata sul principio della soccombenza virtuale, è fondamentale per stabilire a chi debbano essere imputate le spese legali.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le ragioni dell'opponente fossero fondate e che, pertanto, l'opposizione sarebbe stata accolta. In particolare, il giudice ha evidenziato che una parte della somma richiesta con il precetto era priva di titolo e che non potevano essere addebitate al debitore le spese relative a una procedura esecutiva dichiarata estinta per cause imputabili al creditore.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato il ### creditore al pagamento delle spese legali sostenute dall'opponente, liquidandole in base al valore della pretesa creditoria e tenendo conto della complessità della controversia. Il giudice ha inoltre precisato che le spese vive per l'introduzione del giudizio, quali il contributo unificato, sono a carico del ### creditore, subordinando il rimborso all'effettivo avvenuto pagamento da parte dell'opponente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.