TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 12273/2022 del 02-08-2022
principi giuridici
Nei contratti di somministrazione, il contatore, quale strumento di misurazione dei consumi, accettato consensualmente dai contraenti, è assistito da una presunzione iuris tantum di correttezza, superabile con prova contraria.
La contestazione idonea a inibire la valenza probatoria delle fatture deve essere specifica e fondata su allegazioni fattuali, non potendo essere generica e priva di motivazioni.
È legittima l'emissione di fattura di rettifica o ricalcolo da parte del fornitore di energia a seguito dell'accertamento di un allaccio abusivo alla rete elettrica e del conseguente irregolare prelievo di energia, effettuata sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal gestore di rete e in conformità ai criteri dettati dall'###
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fatturazione di Consumi Energetici e Contestazioni: Onere Probatorio e Valore delle Scritture Contabili
La pronuncia in esame affronta una controversia scaturita dall'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da una società a responsabilità semplice (s.a.s.) avverso un provvedimento monitorio ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica. Il decreto ingiuntivo si fondava su una fattura emessa a seguito dell'accertamento di un allaccio abusivo alla rete elettrica, con conseguente prelievo irregolare di energia.
La società opponente contestava genericamente la fattura, i suoi presupposti e i criteri di calcolo applicati, mettendo in discussione la valenza probatoria del documento fiscale. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, richiamando principi consolidati in materia di onere probatorio e valore delle scritture contabili.
Il giudice ha ricordato che, sebbene le fatture siano di per sé idonee solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nei rapporti tra imprenditori gli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute hanno valore di prova, anche a favore dell'imprenditore da cui provengono, ai sensi dell'articolo 2710 del codice civile.
Inoltre, nel caso di contratti di somministrazione, il contatore, quale strumento di misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti e gode di una presunzione di correttezza, superabile solo con prova contraria.
Il Tribunale ha sottolineato che la contestazione idonea a inibire la valenza probatoria delle fatture deve essere specifica e fondata su allegazioni fattuali, non potendo essere generica e priva di motivazioni. Nel caso di specie, l'opponente non aveva assolto a tale onere, limitandosi a contestazioni generiche e non supportate da prove.
Il giudice ha evidenziato che l'accertamento dell'allaccio abusivo era stato eseguito da personale di un soggetto terzo, esercente un servizio di pubblica utilità, ed estraneo al rapporto contrattuale tra le parti, alla presenza di un rappresentante della società utente, che aveva sottoscritto il verbale senza riserve.
Inoltre, la società opponente non aveva depositato le memorie previste dall'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, non precisando le contestazioni e non offrendo alcuna prova a supporto delle proprie doglianze.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza, dedotta dall'opponente, della collocazione del contatore al di fuori della proprietà della società, in quanto, nel caso di specie, non si trattava di una manomissione del contatore, bensì di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, che bypassava il contatore e impediva la misurazione dell'energia prelevata.
Pertanto, il giudice ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo, condannando la società opponente al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.