TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 12304/2022 del 04-08-2022
principi giuridici
In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (C.I.D.), sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti, pur non avendo valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, costituisce presunzione relativa circa le modalità del sinistro, determinando un'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare la non veridicità dei fatti dichiarati.
Nel risarcimento del danno da fatto illecito, qualora il responsabile versi un acconto prima della liquidazione definitiva, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio previa omogeneizzazione dei valori (devalutazione alla data dell'illecito o rivalutazione alla data della liquidazione), calcolando gli interessi compensativi sull'intero capitale dal giorno dell'illecito al pagamento dell'acconto e, successivamente, sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, fino alla liquidazione definitiva.
La riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da lesioni all'integrità psicofisica, non determina automaticamente un danno patrimoniale da lucro cessante, il quale sussiste solo qualora si associ ad una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una concreta riduzione della capacità di guadagno, il cui accertamento compete al giudice del merito sulla base delle allegazioni e dei riscontri probatori forniti dal danneggiato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Responsabilità e Risarcimento Danni in un Sinistro Stradale: Valutazione delle Prove e Quantificazione del Danno
La pronuncia in esame affronta un caso di risarcimento danni derivante da un sinistro stradale, in cui l'attore ha citato in giudizio il conducente del veicolo ritenuto responsabile, il proprietario del medesimo veicolo e la compagnia assicurativa di quest'ultimo. Il Tribunale si è trovato a dirimere diverse questioni, tra cui l'ammissibilità dell'intervento di un'ulteriore compagnia assicurativa, la valutazione delle prove relative alla dinamica del sinistro e la quantificazione del danno subito dall'attore.
Nel merito del fatto, l'attore ha allegato di aver subito danni a seguito di un incidente causato dalla mancata precedenza da parte del conducente dell'altro veicolo. I conducenti avevano sottoscritto un modulo di constatazione amichevole (###). La compagnia assicurativa del danneggiato aveva liquidato i danni materiali al veicolo e offerto una somma a titolo di acconto per le lesioni fisiche subite dall'attore.
Il Tribunale ha preliminarmente valutato l'ammissibilità dell'intervento volontario della compagnia assicurativa dell'attore, intervenuta sostenendo che, trattandosi di lesioni di lieve entità (micropermanenti), la gestione del sinistro rientrasse nella sua competenza. Tuttavia, il giudice ha rilevato che tale compagnia non aveva fornito la prova di aver ricevuto mandato dalla compagnia assicurativa del responsabile civile per stare in giudizio in suo nome e per suo conto, né aveva dimostrato la propria adesione alla convenzione ###. Pertanto, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento, con conseguente condanna alle spese di lite.
Quanto alla dinamica del sinistro, il Tribunale ha attribuito valore probatorio al modulo ### sottoscritto da entrambi i conducenti, in quanto completo e preciso nella ricostruzione dei fatti. In assenza di prova contraria da parte della compagnia assicurativa convenuta, rimasta contumace, il giudice ha ritenuto accertata la responsabilità del conducente del veicolo che non aveva rispettato il segnale di precedenza.
In merito alla quantificazione del danno, il Tribunale si è basato sulla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale, che ha accertato l'esistenza di postumi permanenti e temporanei derivanti dalle lesioni subite dall'attore. Il giudice ha applicato le tabelle di legge per la liquidazione del danno biologico e dell'inabilità temporanea, tenendo conto dell'età dell'attore e del grado di invalidità accertato. È stato riconosciuto anche un importo a titolo di danno morale, in considerazione delle sofferenze e dei disagi subiti dall'attore.
Infine, il Tribunale ha negato il risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno, in quanto l'attore non aveva fornito una prova sufficiente del nesso causale tra le lesioni subite e una concreta riduzione della sua capacità lavorativa specifica e del suo reddito.
In conclusione, il Tribunale ha condannato in solido il conducente responsabile, il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati tenendo conto del danno biologico, dell'inabilità temporanea, del danno morale e delle spese mediche sostenute.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.