TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 12535/2022 del 18-08-2022
principi giuridici
In materia di appalto, il committente che agisce per la riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi o delle difformità dell'opera.
Nel contratto di appalto, ai fini del risarcimento del danno ex art. 1668 c.c., il committente ha l'onere di allegare l'inadempimento dell'appaltatore, di dimostrare il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, mentre la colpa dell'appaltatore si presume fino a prova contraria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Vizi e Difformità nell'Appalto: Onere della Prova e Risarcimento del Danno
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione. La parte committente citava in giudizio la società appaltatrice, lamentando vizi e difformità nelle opere eseguite, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso specifico, l'attore sosteneva che i lavori, in particolare quelli relativi alla pavimentazione di un patio, non fossero stati eseguiti a regola d'arte, causando danni a una piscina e comportando un aumento dei consumi di acqua ed energia elettrica. Inoltre, lamentava la mancata realizzazione di alcune opere previste nel preventivo e la mancata consegna delle certificazioni di legge relative agli impianti.
La società convenuta contestava la domanda, eccependo l'inammissibilità per cumulo di azioni e sostenendo che i vizi e le difformità non fossero imputabili a propria negligenza.
Il Tribunale, dopo aver disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), ha accolto la domanda attorea. Il giudice ha rilevato che la parte committente aveva tempestivamente denunciato i vizi e le difformità riscontrate, rispettando i termini di decadenza previsti dalla legge.
La CTU ha accertato l'esistenza di numerosi vizi e difformità rispetto a quanto pattuito nel contratto, tra cui problemi di impermeabilizzazione, posa delle piastrelle, stuccatura, e l'utilizzo di materiali diversi e non idonei.
Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata la domanda di riduzione del prezzo, quantificando l'importo dovuto in base ai costi di ripristino accertati dal CTU. Inoltre, ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno relativo ai danni subiti dalla piscina, ritenendo provato il nesso causale tra i difetti della pavimentazione e i danni stessi.
Il giudice ha precisato che, in materia di appalto, si applicano i principi generali sull'inadempimento delle obbligazioni, per cui il creditore (il committente) deve allegare l'inadempimento, dimostrare il danno e il nesso di causalità, mentre la colpa del debitore (l'appaltatore) si presume fino a prova contraria. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la parte committente avesse assolto l'onere probatorio su di essa gravante, dimostrando l'esistenza del danno alla piscina e il suo collegamento causale con l'operato negligente dell'appaltatore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.