TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 16344/2022 del 07-11-2022
principi giuridici
In tema di appalto, la clausola risolutiva espressa, pattuita per il caso di irregolarità accertate nella gestione dell'appalto e nel mancato rispetto degli obblighi e delle garanzie contrattuali, legittima il committente, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., a dichiarare la risoluzione del contratto qualora l'inadempimento dell'appaltatore, inizialmente tollerabile, assuma carattere di gravità in relazione al ritardo nell'esecuzione delle opere.
In tema di clausola penale, la pattuizione che prevede una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori non preclude al creditore, in caso di inadempimento definitivo, il diritto al risarcimento del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima, fermo restando l'obbligo di scorporare dall'entità del risarcimento quanto già liquidato a titolo di penale, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Risarcimento Danni nel Contesto di un Appalto Edilizio
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa ad un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile danneggiato da un incendio. I proprietari dell'immobile, in qualità di committenti, hanno citato in giudizio la società appaltatrice, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Nel caso specifico, i committenti avevano versato un acconto significativo per l'esecuzione dei lavori, ma l'appaltatrice aveva realizzato solo una parte delle opere previste. A seguito di una perizia tecnica disposta dal Tribunale, è stato accertato che il valore delle opere effettivamente eseguite era inferiore all'importo dell'acconto versato.
I giudici hanno quindi dovuto valutare se sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto e se i committenti avessero diritto al risarcimento dei danni. In particolare, i committenti lamentavano di aver subito un danno da lucro cessante, in quanto non avevano potuto percepire i canoni di locazione dell'immobile a causa del ritardo nei lavori, nonché ulteriori danni derivanti dal mancato rimborso dell'IVA e delle indennità assicurative.
Il Tribunale ha accertato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, ritenendo che il ritardo nell'esecuzione dei lavori avesse assunto un carattere di gravità tale da giustificare la risoluzione. Di conseguenza, ha condannato l'appaltatrice alla restituzione della somma versata in eccesso rispetto al valore delle opere eseguite, oltre agli interessi legali.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei committenti al risarcimento del danno da lucro cessante, limitandolo però al periodo di tempo necessario per il completamento dei lavori da parte di una nuova impresa. Ha invece respinto le domande relative al mancato rimborso dell'IVA e delle indennità assicurative, ritenendo che tali danni non si fossero effettivamente verificati, in quanto i lavori erano stati poi completati.
Infine, il Tribunale ha esaminato la clausola penale prevista nel contratto di appalto, che prevedeva il pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori. In questo caso, la penale era stata pattuita per il solo ritardo nella consegna dei lavori, e non per l'inadempimento definitivo. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la penale fosse dovuta per il periodo di ritardo effettivamente accertato, ma ha precisato che tale somma doveva essere scomputata dal risarcimento del danno da lucro cessante, al fine di evitare una duplicazione risarcitoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.