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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 17495/2022 del 23-11-2022

principi giuridici

L'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. è ammissibile anche se proposta prima dell'inizio dell'esecuzione.

La rinuncia al precetto, quale negozio unilaterale abdicativo di rilevanza esclusivamente sostanziale, non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.

La rinnovazione del precetto è attività legittima, quand'anche possa comportare la revoca del precedente, purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altrimenti giustificabili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimità del Precetto in Rinnovazione e Opposizione agli Atti Esecutivi


La pronuncia del Tribunale di Roma affronta il tema dell'opposizione a un atto di precetto in rinnovazione, analizzando i limiti e le condizioni di legittimità di tale atto nel contesto di un'esecuzione forzata. La vicenda trae origine da un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un precetto notificato per il pagamento di una somma ingente, fondato su una sentenza del medesimo Tribunale. L'opponente contestava l'esistenza del diritto a procedere all'esecuzione, l'invalidità del precetto per presunto abuso del processo, difetto di mandato ed erroneità dei conteggi.
Il Tribunale, dopo aver escluso la riunione del procedimento ad altra causa pendente, ha delineato la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, ricordando che la prima contesta il diritto di procedere all'esecuzione, mentre la seconda mira a censurare la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva per vizi formali. Nel caso di specie, l'opposizione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, in quanto incentrata su presunti vizi del precetto.
Il giudice ha quindi esaminato la questione della legittimità del precetto in rinnovazione, ribadendo che tale atto è ammissibile purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti precetti. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il creditore, fino al pagamento integrale del credito, può intimare tanti precetti quanti reputi necessari, a condizione che non chieda, in quelli successivi, le spese dei precetti precedenti.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il precetto in rinnovazione era preceduto da una rinuncia al precedente atto, era corredato da procura, si fondava su un titolo esecutivo valido e non presentava duplicazioni di importi. Pertanto, ha rigettato l'opposizione, ritenendo il precetto pienamente legittimo. Infine, il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate d'ufficio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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