TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 18327/2022 del 13-12-2022
principi giuridici
La previsione di cui all'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che disciplina il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, configura una delegazione di pagamento ex lege ai sensi dell'art. 1269 c.c., in virtù della quale la committente non assume un'obbligazione autonoma verso il subappaltatore, ma interviene in funzione solutoria dell'obbligazione dell'appaltatore.
L'ammissione dell'appaltatore al concordato preventivo, cui segua la dichiarazione di fallimento, preclude l'azione diretta del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per il pagamento delle prestazioni eseguite, in quanto tale azione si pone in violazione dei principi della par condicio creditorum e della disciplina concorsuale di cui agli artt. 51 e 52 R.D. 267/1942.
La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. da parte della stazione appaltante del debito dell'appaltatore verso il subappaltatore, in materia di contratti pubblici, deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
testo integrale
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sintesi e commento
Azione Diretta del Subappaltatore e Procedure Concorsuali: Limiti e Interpretazioni dell'Articolo 105 del Codice degli Appalti
La pronuncia in esame affronta la complessa questione dell'azione diretta del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in particolare nel contesto di procedure concorsuali che coinvolgono l'appaltatore principale. La vicenda trae origine da un contratto di subappalto stipulato tra una società (poi fallita) e un'altra, per l'esecuzione di lavori relativi al "revamping" di un impianto idroelettrico. A seguito del mancato pagamento di alcune forniture e prestazioni da parte dell'appaltatrice, la subappaltatrice ha agito in giudizio contro la stazione appaltante, invocando l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e chiedendo il pagamento diretto delle somme dovute, oltre al risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
La stazione appaltante si è difesa eccependo, in primis, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'articolo 105 citato configuri una mera delegazione di pagamento ex lege, non idonea a creare un rapporto obbligatorio diretto tra committente e subappaltatore. Inoltre, ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'azione, in ragione dell'intervenuto fallimento dell'appaltatrice, che avrebbe attratto il credito vantato dalla subappaltatrice nella disciplina concorsuale.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande della subappaltatrice. Il Giudice ha qualificato la tutela prevista dall'articolo 105 del Codice degli Appalti come una delegazione di pagamento ex lege, ai sensi dell'articolo 1269 del Codice Civile. In tale contesto, la stazione appaltante non si aggiunge al debitore principale con un'obbligazione autonoma, ma il suo intervento è previsto solo in funzione solutoria.
Il Tribunale ha poi evidenziato l'incompatibilità tra l'azione diretta del subappaltatore e i principi fondanti le procedure concorsuali. Ammettere il pagamento diretto da parte della stazione appaltante, dopo l'ammissione dell'appaltatrice al concordato preventivo o, a maggior ragione, dopo la dichiarazione di fallimento, violerebbe la par condicio creditorum e altererebbe i presupposti economici e finanziari su cui si basa la procedura concorsuale. L'azione del subappaltatore, proposta al di fuori del concorso dei creditori, si porrebbe in contrasto con gli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare).
Infine, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una promessa di pagamento ex articolo 1988 del Codice Civile da parte della stazione appaltante, non ravvisando alcun accordo scritto o transazione che avesse validamente assunto l'obbligo di pagare direttamente il subappaltatore. Ha inoltre negato la sussistenza di una violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della committente, ritenendo che le interlocuzioni tra le parti fossero condizionate dai vincoli normativi ben noti alla subappaltatrice.