TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 18557/2022 del 15-12-2022
principi giuridici
Nel processo monitorio, la rinuncia agli atti del giudizio da parte del creditore procedente, notificata al debitore ingiunto prima della proposizione dell'opposizione, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. senza necessità di accettazione da parte dell'ingiunto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta avverso un decreto ingiuntivo già oggetto di rinuncia agli atti del giudizio è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto privo di efficacia a seguito dell'estinzione del giudizio monitorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo: inammissibilità per rinuncia anteriore all'opposizione
La pronuncia in esame affronta il tema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarata inammissibile dal Tribunale in ragione della rinuncia al decreto ingiuntivo stesso, intervenuta prima della proposizione dell'opposizione.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica nei confronti di una società sportiva dilettantistica, per il mancato pagamento di forniture. La società ingiunta ha proposto opposizione, eccependo la nullità del decreto per litispendenza, in quanto era già pendente un giudizio volto all'accertamento negativo del medesimo credito, e contestando nel merito la pretesa creditoria.
Tuttavia, la società creditrice, prima che l'ingiunta proponesse opposizione, aveva notificato un atto di rinuncia al decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha quindi rilevato che tale rinuncia aveva determinato l'estinzione del processo monitorio ai sensi dell'art. 306 del codice di procedura civile. Secondo il giudice, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione. Nel caso di specie, l'ingiunta non si era ancora costituita in giudizio mediante opposizione, pertanto la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della creditrice aveva determinato l'estinzione del processo, rendendo inammissibile l'opposizione successivamente proposta.
Il Tribunale ha precisato che l'estinzione del giudizio si era verificata al momento della notificazione dell'atto di rinuncia, e che il successivo provvedimento del giudice della fase monitoria, che dichiarava l'estinzione, aveva portata meramente dichiarativa di un evento già prodottosi. Di conseguenza, l'opposizione proposta dalla società sportiva dilettantistica è stata dichiarata inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto privo di efficacia a seguito dell'estinzione del giudizio monitorio. Le spese di lite sono state poste a carico della società opponente, soccombente nel giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.