TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 3180/2022 del 28-02-2022
principi giuridici
La notifica ex art. 143 c.p.c. a persona irreperibile si perfeziona, nei confronti del notificante, con il compimento delle formalità prescritte, mentre è efficace nei confronti del destinatario decorsi venti giorni dal deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.
La transazione stipulata da uno dei condebitori solidali non produce effetti nei confronti degli altri condebitori, salvo che questi dichiarino di volerne profittare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo: rilevanza della notifica a soggetto cancellato dall'AIRE e conseguenze sulla tempestività dell'opposizione
La pronuncia in esame affronta il tema della validità della notifica di un decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di un soggetto cancellato dall'### e le conseguenze di tale notifica sulla tempestività dell'opposizione.
Nel caso di specie, un soggetto, nella qualità di fideiussore, proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento di canoni contrattuali da parte della società garantita. L'opponente eccepiva, tra l'altro, l'omessa o irregolare notifica del decreto stesso.
Il Tribunale ha preliminarmente disposto l'estromissione dal giudizio di un altro soggetto garante, in quanto quest'ultimo aveva transatto la propria posizione debitoria con la creditrice, senza che l'opponente avesse dichiarato di volerne profittare, come previsto dall'art. 1304 c.c.
Quanto all'eccezione di rito sollevata dall'opponente, il Tribunale ha rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (a persona irreperibile) presso l'ultimo comune di residenza dell'opponente, dopo che l'Ambasciata aveva attestato la sua irreperibilità all'estero. Il Tribunale ha evidenziato che, essendo l'opponente cancellato dall'### la notifica doveva essere eseguita nel luogo di ultima residenza, individuato nel comune estero.
Il Tribunale ha quindi affermato che la notifica a persona irreperibile si perfeziona con il deposito presso la casa comunale dell'ultima residenza del destinatario, o, se questa è ignota, presso quella del luogo di nascita. Il termine di venti giorni previsto dall'art. 143 c.p.c. non si riferisce al perfezionamento della notifica, ma indica il momento da cui parte l'efficacia della notificazione. Nello specifico, la notifica si perfeziona nei confronti dell'istante dal momento in cui sono compiute le formalità prescritte, mentre è efficace nei confronti del destinatario dopo i venti giorni dal deposito presso la casa comunale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione, in quanto notificata oltre il termine concesso per l'impugnazione del decreto ingiuntivo, con conseguente improcedibilità dell'opposizione stessa. Tuttavia, tenuto conto della particolarità della vicenda e dei tentativi di composizione bonaria della lite, il Tribunale ha compensato le spese di lite tra le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.