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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 5452/2022 del 08-04-2022

principi giuridici

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.

La cointestazione di buoni postali fruttiferi, ove sia accertata l'esistenza dell'animus donandi, si configura come donazione indiretta, in quanto, mediante il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore del beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a far valere i relativi diritti.

L'art. 187 c. 1 DPR 256/1989, dettato in materia di libretti di risparmio, non trova applicazione ai buoni fruttiferi postali, in quanto l'art. 208 del medesimo DPR fa espresso riferimento al rimborso dei buoni, stabilendo che siano rimborsabili a vista.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rimborso di Buoni Fruttiferi Postali cointestati e clausola di "pari facoltà di rimborso": la legittimazione del cointestatario superstite


La pronuncia del Tribunale Ordinario di ### si concentra sulla questione del rimborso di un buono fruttifero postale (BFP) cointestato, recante la clausola "pari facoltà di rimborso" (PFR), a seguito del decesso di uno dei cointestatari.
Nel caso di specie, l'attrice citava in giudizio la ### S.p.A. per ottenere il rimborso di un BFP del valore nominale di lire un milione, emesso nel 1986. La ### S.p.A. aveva negato il rimborso, sostenendo che, a seguito del decesso della cointestataria, la clausola PFR perdeva efficacia e che, per il rimborso, era necessaria l'esibizione della dichiarazione di successione e la quietanza di tutti gli eredi.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell'attrice, condannando la ### S.p.A. al pagamento dell'intera somma richiesta, oltre interessi. Nella sua motivazione, il giudice ha precisato che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, aventi la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, nel caso specifico, era stata fornita la prova che le somme depositate erano di proprietà esclusiva dell'attrice, configurandosi una donazione indiretta.
Il giudice ha poi affrontato la questione della clausola PFR, affermando che l'articolo 187 del D.P.R. 256/1989, dettato in materia di libretti di risparmio, non trova applicazione ai BFP, in quanto l'articolo 208 del medesimo D.P.R. stabilisce che i BFP sono rimborsabili a vista.
Il Tribunale ha sottolineato la differenza tra libretti di risparmio e buoni fruttiferi, evidenziando che i buoni non sono pignorabili, sequestrabili né cedibili, salvo che per successione, e che sono caratterizzati da un rafforzamento del diritto di credito in capo all'intestatario.
Il giudice ha concluso affermando che la clausola PFR, nei buoni cointestati, attribuisce a ciascun cointestatario la facoltà di ottenere il rimborso dell'intero dovuto, senza limitazioni, in quanto determina un'obbligazione solidale dal lato attivo tra i cointestatari. Pertanto, il co-creditore superstite ha diritto di ottenere l'intera prestazione dal debitore.
Il Tribunale ha infine precisato che la riscossione dell'intero importo da parte del cointestatario superstite non pregiudica i diritti degli eredi del cointestatario defunto, i quali potranno far valere le proprie ragioni nei rapporti interni.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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