TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 6916/2022 del 02-05-2022
principi giuridici
L'interesse ad agire in garanzia non sorge al momento della proposizione della domanda risarcitoria principale, ma unicamente nel caso in cui tale domanda venga accolta e il credito del danneggiato divenga liquido. In un autonomo giudizio di manleva, l'interesse ad agire del garantito sussiste solo a seguito della sua condanna nel giudizio principale.
La citazione in giudizio di un soggetto estraneo alla controversia, nei cui confronti non viene formulata alcuna domanda, configura una condotta negligente che, integrando gli estremi della colpa grave, legittima la condanna del soccombente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Azione di Manleva Rigettata per Difetto di Interesse ad Agire e Condanna per Lite Temeraria
La pronuncia in esame trae origine da un'azione di manleva promossa dal Ministero dell'Interno nei confronti di una società di gestione del risparmio (SGR), di una società partecipata e di un privato cittadino, a seguito di una domanda di risarcimento danni avanzata da quest'ultimo nei confronti del Ministero. Il privato cittadino lamentava di aver subito discriminazioni a causa della presenza di barriere architettoniche in due immobili adibiti a uffici di pubblica sicurezza, presi in locazione dal Ministero. Quest'ultimo, pertanto, chiedeva di essere manlevato dalle società che, in periodi diversi, avevano avuto la proprietà degli immobili.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva nei confronti delle società convenute per uno degli immobili, rilevando la mancata prova della loro titolarità del contratto di locazione. Quanto all'altro immobile, pur riconoscendo la legittimazione passiva delle società, il giudice ha dichiarato inammissibile l'azione di manleva per difetto di interesse ad agire. Il Tribunale ha infatti evidenziato che l'interesse ad agire in garanzia sorge solo nel momento in cui la domanda principale di risarcimento danni viene accolta e il credito del danneggiato diviene liquido. In assenza di una condanna del Ministero, pertanto, non sussisteva un interesse concreto e attuale a richiedere la manleva.
Un aspetto particolarmente rilevante della decisione riguarda la posizione del privato cittadino, convenuto in giudizio dal Ministero senza che fosse formulata alcuna domanda nei suoi confronti. Il Tribunale ha stigmatizzato tale condotta, ritenendola un errore macroscopico e fonte di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile. Il giudice ha sottolineato come l'aver costretto un soggetto estraneo alla controversia a difendersi in giudizio, sostenendo spese legali non dovute, integrasse un'ipotesi di colpa grave. In considerazione della manifesta infondatezza della pretesa e della natura sanzionatoria dell'art. 96 c.p.c., il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni in favore del privato cittadino.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.