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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7037/2022 del 13-09-2022

principi giuridici

L'adesione del lavoratore a una forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo nei confronti del fondo pensione prescelto, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile, integrando il mancato versamento dei contributi un inadempimento contrattuale tutelabile dal lavoratore dinanzi al giudice del lavoro.

In caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle quote di TFR e di pensione complementare, il lavoratore è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi in favore del fondo pensione, configurandosi tale azione come condanna a favore di terzo, con necessaria partecipazione del fondo al giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omesso Versamento di Contributi al Fondo Pensione Complementare: Tutela del Lavoratore e Obblighi del Datore di Lavoro


La pronuncia in esame affronta la questione del mancato versamento dei contributi a un fondo pensione complementare da parte di una società, a seguito dell'adesione di un suo dipendente al fondo stesso. Il lavoratore, accortosi dell'omissione contributiva, ha adito il Tribunale del Lavoro al fine di ottenere una pronuncia che accertasse il suo diritto al versamento dei contributi previdenziali e che condannasse la società datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute al fondo pensione.
Il giudice ha ricostruito la vicenda, evidenziando come il rapporto di lavoro tra il dipendente e la società fosse intercorso dal giugno 2010 al settembre 2017. Durante questo periodo, il lavoratore aveva aderito al fondo pensione complementare. Tuttavia, dall'estratto conto contributivo fornito dal fondo, era emerso che la società non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali per un determinato periodo, quantificabile in una somma di denaro.
Il Tribunale ha quindi analizzato la natura del rapporto che si instaura tra lavoratore, datore di lavoro e fondo pensione complementare a seguito dell'adesione del dipendente. Ha sottolineato come il datore di lavoro assuma un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e di versarli al fondo, in osservanza delle clausole contrattuali pattuite. L'omissione di tale versamento lede un diritto soggettivo del lavoratore alla regolarità della propria posizione assicurativa, legittimandolo ad agire in giudizio per ottenere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi omessi.
Il giudice ha evidenziato come, in questi casi, il lavoratore agisca iure proprio, ma in funzione di una condanna a favore del fondo pensione, che deve necessariamente essere parte del giudizio. L'omesso versamento dei contributi, infatti, si ripercuote negativamente sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
In definitiva, il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando l'omissione dei versamenti contributivi da parte della società e condannandola a regolarizzare la posizione contributiva del dipendente presso il fondo pensione, versando i contributi mancanti, oltre rivalutazione ed interessi. Le spese processuali sono state poste a carico della società datrice di lavoro, mentre sono state compensate tra il lavoratore e il fondo pensione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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