TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 7229/2022 del 15-09-2022
principi giuridici
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore sospeso in cassa integrazione a zero ore non è tenuto a corrispondere l'indennità di mancato preavviso al datore di lavoro in caso di dimissioni, stante l'assenza di necessità per quest'ultimo di organizzare la sostituzione del dipendente.
Il dovere di buona fede e correttezza, gravante sia sul debitore che sul creditore, impone al datore di lavoro di non trattenere l'indennità di mancato preavviso qualora, a seguito delle dimissioni del lavoratore, non sussista alcuna esigenza di organizzare la sua sostituzione e non si verifichi alcun pregiudizio per l'azienda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Dimissioni Durante la Cassa Integrazione: Illegittima la Trattenuta per Mancato Preavviso
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di indennità di mancato preavviso nei confronti di un dipendente dimessosi durante un periodo di sospensione dal lavoro a seguito di cassa integrazione.
Nel caso specifico, il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni mentre, secondo quanto sostenuto, si trovava in regime di cassa integrazione a zero ore a causa dell'emergenza sanitaria. La società datrice di lavoro, tuttavia, aveva operato una trattenuta sulla busta paga finale, adducendo che il dipendente, al momento delle dimissioni, fosse in realtà in ferie.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo illegittima la trattenuta operata. Il giudice ha evidenziato come, in linea generale, l'obbligo di preavviso in caso di dimissioni sia finalizzato a consentire al datore di lavoro di organizzare la sostituzione del dipendente uscente. Tuttavia, tale esigenza viene meno nel caso in cui il lavoratore sia sospeso dal lavoro a seguito di cassa integrazione a zero ore, poiché in tale situazione il datore di lavoro non necessita di riorganizzare l'attività lavorativa in conseguenza dell'assenza del dipendente.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, sebbene formalmente il lavoratore fosse in ferie al momento delle dimissioni, non era stata fornita prova che lo stesso fosse stato adeguatamente informato di tale circostanza. In assenza di tale consapevolezza, il giudice ha ritenuto che il lavoratore non avrebbe rassegnato le dimissioni senza preavviso, stante le conseguenze economiche negative derivanti da tale scelta.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come il dovere di buona fede e correttezza debba improntare non solo il comportamento del debitore, ma anche quello del creditore. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro, non avendo subito alcun pregiudizio a seguito delle dimissioni del lavoratore, stante la sospensione dell'attività produttiva, non avrebbe dovuto operare la trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.