blog dirittopratico

3.836.440
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7229/2022 del 15-09-2022

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore sospeso in cassa integrazione a zero ore non è tenuto a corrispondere l'indennità di mancato preavviso al datore di lavoro in caso di dimissioni, stante l'assenza di necessità per quest'ultimo di organizzare la sostituzione del dipendente.

Il dovere di buona fede e correttezza, gravante sia sul debitore che sul creditore, impone al datore di lavoro di non trattenere l'indennità di mancato preavviso qualora, a seguito delle dimissioni del lavoratore, non sussista alcuna esigenza di organizzare la sua sostituzione e non si verifichi alcun pregiudizio per l'azienda.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Dimissioni Durante la Cassa Integrazione: Illegittima la Trattenuta per Mancato Preavviso


La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di indennità di mancato preavviso nei confronti di un dipendente dimessosi durante un periodo di sospensione dal lavoro a seguito di cassa integrazione.
Nel caso specifico, il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni mentre, secondo quanto sostenuto, si trovava in regime di cassa integrazione a zero ore a causa dell'emergenza sanitaria. La società datrice di lavoro, tuttavia, aveva operato una trattenuta sulla busta paga finale, adducendo che il dipendente, al momento delle dimissioni, fosse in realtà in ferie.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo illegittima la trattenuta operata. Il giudice ha evidenziato come, in linea generale, l'obbligo di preavviso in caso di dimissioni sia finalizzato a consentire al datore di lavoro di organizzare la sostituzione del dipendente uscente. Tuttavia, tale esigenza viene meno nel caso in cui il lavoratore sia sospeso dal lavoro a seguito di cassa integrazione a zero ore, poiché in tale situazione il datore di lavoro non necessita di riorganizzare l'attività lavorativa in conseguenza dell'assenza del dipendente.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, sebbene formalmente il lavoratore fosse in ferie al momento delle dimissioni, non era stata fornita prova che lo stesso fosse stato adeguatamente informato di tale circostanza. In assenza di tale consapevolezza, il giudice ha ritenuto che il lavoratore non avrebbe rassegnato le dimissioni senza preavviso, stante le conseguenze economiche negative derivanti da tale scelta.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come il dovere di buona fede e correttezza debba improntare non solo il comportamento del debitore, ma anche quello del creditore. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro, non avendo subito alcun pregiudizio a seguito delle dimissioni del lavoratore, stante la sospensione dell'attività produttiva, non avrebbe dovuto operare la trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24911 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 21 aprile 2026 (IUG:94-12A032) - 6315 utenti online