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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7746/2022 del 18-05-2022

principi giuridici

La pubblicazione dell'immagine di una persona, non rientrante nelle eccezioni di cui all'art. 97 l. n. 633/1941, effettuata senza il consenso dell'interessato o dei suoi aventi causa, integra una lesione del diritto all'immagine ai sensi dell'art. 10 c.c., da cui deriva l'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La sussistenza del danno all'immagine e alla reputazione non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

La Tutela del Diritto all'Immagine e la Diffamazione Online: un Caso di Pubblicazione Non Autorizzata di Fotografie


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla pubblicazione non autorizzata di immagini e alla presunta diffamazione commessa attraverso un social network. La controversia trae origine dalla pubblicazione, da parte di una nota personalità dello spettacolo, di una fotografia ritraente la stessa insieme a una persona deceduta, accompagnata da un commento ritenuto lesivo dell'onore e della reputazione di quest'ultima e dei suoi familiari.
Nel caso specifico, il coniuge e i figli della persona ritratta nella fotografia hanno citato in giudizio la pubblicatrice, lamentando la violazione del diritto all'immagine della defunta e la diffamazione derivante dal contenuto del post. Gli attori hanno contestato, in particolare, l'utilizzo non autorizzato dell'immagine della loro congiunta, nonché il carattere diffamatorio del commento che accompagnava la fotografia, ritenuto allusivo e lesivo della memoria della defunta e della reputazione dei suoi familiari.
La difesa della convenuta si è incentrata, principalmente, sull'eccezione della notorietà della persona ritratta, sostenendo che la sua immagine potesse essere liberamente pubblicata in quanto figura pubblica. Inoltre, la convenuta ha contestato la sussistenza di un intento diffamatorio nel commento apposto alla fotografia, negando qualsiasi riferimento ai familiari della defunta.
Il Tribunale, nel valutare la controversia, ha preliminarmente affrontato la questione dell'ammissibilità di una domanda formulata dagli attori in un momento successivo all'atto di citazione, relativa alla pubblicazione di ulteriori fotografie della defunta sul sito web della convenuta. Il giudice ha ritenuto ammissibile tale domanda, in quanto strettamente connessa e conseguenziale a quella originaria, derivando dalle difese formulate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la violazione del diritto all'immagine della defunta, rilevando che la stessa non poteva essere considerata una figura pubblica al momento della pubblicazione delle fotografie, e che pertanto era necessario il consenso dei suoi eredi per la diffusione della sua immagine. Il giudice ha, tuttavia, escluso la sussistenza di un intento diffamatorio nel commento che accompagnava la fotografia, ritenendo che lo stesso non contenesse alcun riferimento diretto o indiretto ai familiari della defunta, e che non fosse idoneo a ledere la loro reputazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto all'immagine della defunta, quantificando il danno in una somma equitativa per ciascuno degli attori. Il giudice ha, invece, rigettato la domanda di pubblicazione della sentenza, ritenendo che tale misura non avrebbe più alcun effetto risarcitorio, in considerazione del tempo trascorso dai fatti e della mancanza di attualità della notizia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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