TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 8863/2022 del 07-06-2022
principi giuridici
In un condominio dotato di un numero di posti auto sufficiente a garantire la sosta di tutti i veicoli dei condomini, l'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c., è legittimato a disciplinare l'uso delle cose comuni, assegnando posti auto riservati a condomini disabili, al fine di assicurare il miglior godimento dei beni comuni e di evitare discriminazioni indirette, senza necessità di autorizzazione assembleare.
L'art. 1102 c.c. deve essere interpretato in conformità alla normativa a tutela dei portatori di handicap e ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 42 Cost., attribuendo preminenza al diritto del disabile di parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale rispetto all'interesse degli altri condomini non affetti da analoghe difficoltà.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegnazione di posti auto riservati a disabili in condominio: prevalenza della tutela antidiscriminatoria
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità della realizzazione di posti auto riservati a persone con disabilità all'interno di un'area di parcheggio condominiale, in assenza di una specifica delibera assembleare. La vicenda trae origine dall'impugnazione di una condomina avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta ad accertare l'illegittimità di tale realizzazione e ad ottenere la rimozione dei relativi cartelli.
Il Tribunale, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l'appello, ponendo l'accento sulla normativa antidiscriminatoria a tutela delle persone con disabilità. I giudici hanno rilevato che, nel caso di specie, il condominio disponeva di un numero di posti auto sufficiente a garantire la sosta di tutti i veicoli dei condomini. In tale contesto, l'assegnazione di posti auto riservati a persone con disabilità è stata ritenuta legittima, in quanto finalizzata a garantire la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità, evitando discriminazioni dirette o indirette.
Il Tribunale ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 1130 del codice civile, rientra tra le attribuzioni dell'amministratore disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, assicurando il miglior godimento a ciascun condomino. Pertanto, l'amministratore può decidere di assegnare posti auto riservati a soggetti con disabilità, senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, al fine di evitare discriminazioni e garantire un accesso più agevole all'edificio condominiale.
La sentenza richiama, inoltre, la giurisprudenza di merito che ha evidenziato come l'articolo 1102 del codice civile, che disciplina l'uso della cosa comune, debba essere interpretato alla luce della normativa a tutela dei portatori di handicap e dei principi costituzionali di solidarietà e di tutela della salute. In tale ottica, il diritto del portatore di handicap di parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale è considerato preminente rispetto all'interesse degli altri condomini non affetti da analoghe difficoltà.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.