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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 8965/2022 del 08-06-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un contratto di mutuo, l'opponente, che eccepisce l'adempimento dell'obbligazione restitutoria, è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo, non essendo sufficiente la mera allegazione di pagamenti non univocamente riconducibili al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

Il giuramento decisorio ritualmente prestato dalla parte cui è stato deferito fa piena prova nel giudizio, determinando l'esito della controversia in conformità al suo contenuto, ai sensi dell'art. 2736 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Giuramento Decisorio e Onere della Prova nell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo per Restituzione di Prestito


La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di una somma di denaro concessa a titolo di prestito personale. Il soggetto ingiunto contestava la pretesa creditoria, eccependo l'intervenuta prescrizione degli interessi, l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento e la nullità del patto di interessi per violazione delle norme sull'usura.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, è stata esclusa la prescrizione breve degli interessi, in quanto nel documento che attestava il prestito si faceva riferimento a un "prezioso prestito senza fine di lucro", escludendo quindi la pattuizione di interessi. Pertanto, si applicava il termine ordinario di prescrizione decennale per la restituzione del capitale.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, in caso di domanda di restituzione di somme date a mutuo, l'attore deve provare sia la consegna del denaro, sia il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione. Nel caso specifico, il soggetto che aveva ricevuto il prestito non contestava né l'ammontare del prestito, né il documento che lo attestava. Tuttavia, eccepiva di aver già restituito la somma, mediante versamenti mensili in contanti o con assegni.
Il Tribunale ha evidenziato che, in presenza di un fatto costitutivo della pretesa creditoria non contestato e provato documentalmente, gravava sul debitore l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi dell'obbligazione, ovvero l'avvenuto pagamento. Tale prova non è stata ritenuta sufficiente, in quanto il debitore non ha prodotto ricevute o quietanze idonee a dimostrare i versamenti effettuati.
Un elemento decisivo nella decisione è stato il giuramento decisorio deferito dal debitore al creditore. Il creditore, chiamato a giurare sull'avvenuta restituzione del prestito, ha negato di aver ricevuto la somma. Il Tribunale ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 2736 del codice civile, il giuramento decisorio è un mezzo di prova che decide della causa, e che l'esito della controversia dipende dall'esito del giuramento. Pertanto, in assenza di altre prove e in presenza del giuramento negativo del creditore, l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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