blog dirittopratico

3.700.867
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 8965/2022 del 08-06-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un contratto di mutuo, l'opponente, che eccepisce l'adempimento dell'obbligazione restitutoria, è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo, non essendo sufficiente la mera allegazione di pagamenti non univocamente riconducibili al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

Il giuramento decisorio ritualmente prestato dalla parte cui è stato deferito fa piena prova nel giudizio, determinando l'esito della controversia in conformità al suo contenuto, ai sensi dell'art. 2736 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Giuramento Decisorio e Onere della Prova nell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo per Restituzione di Prestito


La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di una somma di denaro concessa a titolo di prestito personale. Il soggetto ingiunto contestava la pretesa creditoria, eccependo l'intervenuta prescrizione degli interessi, l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento e la nullità del patto di interessi per violazione delle norme sull'usura.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, è stata esclusa la prescrizione breve degli interessi, in quanto nel documento che attestava il prestito si faceva riferimento a un "prezioso prestito senza fine di lucro", escludendo quindi la pattuizione di interessi. Pertanto, si applicava il termine ordinario di prescrizione decennale per la restituzione del capitale.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, in caso di domanda di restituzione di somme date a mutuo, l'attore deve provare sia la consegna del denaro, sia il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione. Nel caso specifico, il soggetto che aveva ricevuto il prestito non contestava né l'ammontare del prestito, né il documento che lo attestava. Tuttavia, eccepiva di aver già restituito la somma, mediante versamenti mensili in contanti o con assegni.
Il Tribunale ha evidenziato che, in presenza di un fatto costitutivo della pretesa creditoria non contestato e provato documentalmente, gravava sul debitore l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi dell'obbligazione, ovvero l'avvenuto pagamento. Tale prova non è stata ritenuta sufficiente, in quanto il debitore non ha prodotto ricevute o quietanze idonee a dimostrare i versamenti effettuati.
Un elemento decisivo nella decisione è stato il giuramento decisorio deferito dal debitore al creditore. Il creditore, chiamato a giurare sull'avvenuta restituzione del prestito, ha negato di aver ricevuto la somma. Il Tribunale ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 2736 del codice civile, il giuramento decisorio è un mezzo di prova che decide della causa, e che l'esito della controversia dipende dall'esito del giuramento. Pertanto, in assenza di altre prove e in presenza del giuramento negativo del creditore, l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11789 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, e vertente tra ### rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti #### e ### ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in ####; ### e ### rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'Avv.  ### .to ### e dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in ####; ###: restituzione prestito personale.  ###'udienza del 16/03/2022, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti difensivi. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 25326/2018 (RG n. 73573/18) con il quale il Tribunale di ### gli ha ingiunto di pagare la somma di ### oltre interessi e spese legali ivi liquidate, a favore di ### (all. 4 della comparsa costituzionale), in forza del prestito personale effettuato mediante la consegna dell' assegno bancario n. 8224379935 tratto su ### A garanzia dell'obbligazione assunta, il ### rilasciava allo ### quest'ultimo l'assegno bancario n. ###-12 tratto su ### dei ### di ### A sostegno dell'opposizione, il ### esponeva quanto segue: - - in data 20 settembre 2012 ### concedeva in prestito personale ad ### la somma di ### a mezzo assegno bancario 8224379935 tratto su ### - ### a garanzia della restituzione del prestito ricevuto, consegnava a ### l'assegno bancario n. ###-12 tratto su ### dei ### di ### in favore del medesimo; - sempre in data 20 settembre 2012, ### sottoscriveva una dichiarazione di ricevuta ove il prestito veniva qualificato come “prezioso prestito senza fine di lucro”; - contrariamente a quanto riportato nella predetta dichiarazione, il prestito era stato concesso al tasso di interesse del 2,5% mensile; - conseguentemente, il ### a far data dal 1 ottobre 2011 sino al gennaio 2016 ha versato per 41 mesi consecutivi a ### la somma di ### mensili, a volte in contanti e a volte a mezzo assegni bancari; - con lettera del 24 settembre 2018, ### dopo essere rientrato nella disponibilità della somma di ### senza che nell'arco dei sei anni precedenti avesse mai avanzato alcuna richiesta di restituzione né verbale né scritta, richiedeva tramite legale la restituzione dell'intero importo di ### senza avanzare alcuna richiesta relativa agli interessi, evidentemente avendo già imputato le somme rimborsate (### ) a titolo di interessi; - il ### riscontrava detta missiva tramite legale con PEC dell'8 ottobre 2018 evidenziando di aver già rimborsato l'intero importo di ### oltre ### e diffidava ### dal promuovere la paventata azione legale. 
Tanto esposto in punto di fatto, a fondamento dell'opposizione parte opponente ha eccepito in diritto: - a) la prescrizione ex art. 2948, n. 4) c.c.; - b) l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria; - d) la nullità del patto di interessi corrispettivi al 2,5 % per violazione degli artt. 1284 e 1815 La stessa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. e di revocare l'opposto decreto. 
Si è costituito in giudizio ### mediante comparsa di costituzione con la quale ha resistito e contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna della opponente sulla base della domanda azionata in via monitoria al pagamento di ### nonché al risarcimento dei danni in suo favore. 
In particolare, parte opposta ha contestato l'avvenuta restituzione della somma data in prestito a parte opponente, eccependo altresì come neanche la diffida inoltratale in data ### abbia avuto l'effetto sperato. 
Parte opposta ha altresì sostenuto l'erroneità in fatto della rappresentazione della vicenda descritta dal debitore, il quale snaturerebbe la natura infruttifera - quindi senza tasso di interesse - del prestito incorso tra le parti. Egli, invero, non avrebbe fornito - com'era suo onere fare ai sensi dell'art. 2697, comma II, c.c. - alcuna prova dell'avvenuta restituzione dell'importo concesso in prestito, non essendo stata allegata alcuna fattura e/o ricevuta quietanza. 
Con ordinanza resa all'udienza del 26/09/2019 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. 
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con successiva ordinanza resa all'udienza del 05/05/2021, il Giudice, ha fissato udienza per il giuramento decisorio deferito da parte opponente a parte opposta avente ad oggetto l'intervenuta estinzione dell'obbligazione mediante la restituzione del prestito ricevuto, sulla base della seguente circostanza: "### e giurando affermo o nego di aver ricevuto presso la mia abitazione in ### di ### 14 dal sig. ### a partire da ottobre 2012 compreso e sino al gennaio 2016 compreso, ogni mese la somma di ### in denaro contante per il complessivo importo di ### ". 
All'udienza del 16/03/2022, ### si è dichiarato disposto a rendere giuramento decisorio e, dopo aver ripetuto la formula di impegno, ha giurato che non corrisponde a verità la circostanza dedotta nel capitolo oggetto di giuramento decisorio. Ha altresì dichiarato di non aver ricevuto da ### alcuna somma di denaro in relazione al prestito concessogli. 
All'esito del giuramento decisorio, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  *****  ### è infondata per le ragioni di seguito indicate. 
Il titolo in forza del quale è sorto a carico di ### l'obbligo di restituire a ### la somma di ### consiste nel prestito personale senza fine di lucro effettuato tramite la consegna, in data ###, dell'assegno bancario 8224379935, di pari importo, tratto su ### Tale circostanza, confessoriamente riconosciuta dallo stesso debitore opponente è provata per tabulas tramite la dichiarazione di ricevuta sottoscritta da ### ove la consegna del denaro mediante assegno veniva qualificata come “prezioso prestito senza fine di lucro” (doc.  n. 2, fasc. opponente). 
Ciò posto, l'eccezione preliminare di prescrizione breve ex art. 2948, n. 4) c.c., sollevata con riferimento agli interessi asseritamente pattuiti e ancora dovuti, deve ritenersi infondata. 
Infatti, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, nulla emerge in ordine al tasso di interesse che le parti avrebbero pattuito o il creditore avrebbe applicato, essendo testualmente riportata nella richiamata scrittura privata la dicitura di “grazioso prestito senza scopo di lucro”. Pertanto, deve ritenersi insussistente il tasso di interesse del 2,5% di cui parte opponente eccepisce anche l'usurarietà, dovendosi riconoscere soltanto il contestuale obbligo del debitore di restituire la mera somma capitale indicata nella scrittura privata, pari a ### rispetto alla quale trova applicazione il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.. 
Nel merito, invece, deve considerarsi che ### non ha contestato né l'an, né il quantum del prestito ricevuto dal creditore opposto e che neppure ha disconosciuto la scrittura privata del 20 settembre 2012 (da lui stesso allegata con l'atto di citazione in opposizione all.  02). 
Difatti, parte opponente dopo aver confermato di aver ricevuto da ### l'assegno bancario di ### innanzi detto e di averlo incassato, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione ritenendo di aver già restituito la somma sia con assegni mensili da ### sia mediante contanti, per un totale di ### Riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro date a titolo di mutuo/prestito, il costante indirizzo giurisprudenziale della S.C. ha più volte precisato che: “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” (Cass., 24328/2017; conf. Cass., n. ### /2018). 
Nella fattispecie in esame, essendo dunque non contestato e provato per tabulas il fatto costitutivo della pretesa creditoria (art. 2697, primo comma, c.c.) - prestito personale concesso in data 20 settembre 2012 da ### a ### - restava onere del debitore opponente fornire la dimostrazione dei fatti estintivi sui quali si fonda l'eccezione di pagamento sollevata in questa sede (art. 2697, secondo comma, c.c.). Ma nonostante esso abbia eccepito l'adempimento mediante rate mensili di ### versate in contanti o a mezzo assegni bancari, non ha allegato alcuna ricevuta e/o quietanza che consenta di provare quanto sostenuto. 
Infatti, in allegato alla memoria di replica, sono presenti soltanto due documenti che rispettivamente prevedono: il primo, un tagliando ad uso del richiedente o prenditore che indica due diversi importi, un primo pari a ### e un secondo di ### dal quale non si comprende con precisione il destinatario, né tantomeno il mittente; un secondo documento, invece, in cui sono scannerizzati solo due matrici di assegni bancari che riportano l'importo di ### e 500,00 in cui ### viene indicato come beneficiario. 
Alla luce di tali considerazioni si ritiene non sufficientemente provato l'adempimento dell'obbligazione a cui il ### si era obbligato in forza della scrittura privata in data 20 settembre 2012. 
Infine, all'udienza del 05/05/2021, parte opponente ha deferito giuramento decisorio della controparte sulla circostanza relativa all'intervenuta restituzione del prestito. Parte opposta, alla successiva udienza del 16/03/2022, si è dichiarata disposta a rendere il giuramento decisorio e, dopo aver ripetuto la formula di impegno, ha giurato che non corrisponde a verità la circostanza ivi dedotta, ribadendo il mancato versamento né della somma di ### come invece sostenuto da ### né di importi inferiori. 
Considerato che, ai sensi dell'art. 2736 c.c., il giuramento decisorio consiste in un mezzo di prova, deferibile da una parte all'altra, avente ad oggetto la verità di fatti favorevoli al deferente, il quale, in mancanza di altri mezzi di prova, decide di far dipendere la totale o parziale decisione della causa dal giuramento di controparte. 
In conclusione, tenuto conto del fatto che parte opposta, interpellata come innanzi detto, ha giurato che non vi è stato alcun adempimento dell'obbligazione in suo favore da parte del debitore e che dall'esito del deferito giuramento dipende l'esito della controversia, l'opposizione risulta infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi indicati nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 25326/2018 (RG n. 73573/18); 2) condanna ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### che liquida in complessivi ### oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e ### Così deciso in ### il 25 maggio 2022 

IL GIUDICE
Dott. ###

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23130 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.515 secondi in data 20 gennaio 2026 (IUG:H7-0ECDDF) - 2820 utenti online