TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 9068/2022 del 04-06-2022
principi giuridici
L'iscrizione nel registro delle imprese della nomina e della cessazione degli organi societari, pur avendo efficacia dichiarativa e non costitutiva, determina il momento in cui l'evento diviene opponibile ai terzi di buona fede, secondo i principi generali in materia di pubblicità legale di cui all'art. 2193 c.c..
In tema di società a responsabilità limitata, le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, in applicazione del principio di cui all'art. 2475 bis c.c..
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione: validità della risoluzione contrattuale e buona fede del terzo
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da una società, sedicente locatrice, per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi a un immobile. La società ingiunta, opponendosi, eccepiva l'insussistenza del credito, contestando la validità del contratto di locazione posto a fondamento della pretesa creditoria.
Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della validità di una risoluzione consensuale del contratto di locazione, stipulata tra la società locatrice e la società conduttrice, rappresentata da un soggetto che, successivamente, era stato revocato dalla carica di amministratore.
Il giudice ha ritenuto che la risoluzione consensuale fosse efficace, in quanto intervenuta in un momento in cui la revoca dell'amministratore non era ancora stata iscritta nel registro delle imprese. Pur riconoscendo che l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, il Tribunale ha sottolineato come essa determini il momento in cui l'evento diviene opponibile ai terzi di buona fede. Nel caso di specie, non era stata fornita prova che la società conduttrice fosse a conoscenza della revoca dell'amministratore al momento della stipula della risoluzione consensuale.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che l'ex amministratore, in data successiva alla revoca del conferimento in godimento dell'immobile da parte del proprietario, aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con la società conduttrice. Tale circostanza, unitamente all'accoglimento di una domanda cautelare di sequestro liberatorio dei canoni, ha ulteriormente corroborato la decisione di revocare il decreto ingiuntivo.
Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della società opposta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, in ragione dell'aver promosso il ricorso per decreto ingiuntivo nonostante fosse già stata presentata una domanda cautelare avente ad oggetto i medesimi canoni.
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